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seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl...

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seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl (concl. conf.); Paul e altri c. Bundesrepublik Deutschland Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 101/102-109/110 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200578 . Accessed: 25/06/2014 01:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.60 on Wed, 25 Jun 2014 01:01:25 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl(concl. conf.); Paul e altri c. Bundesrepublik DeutschlandSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 101/102-109/110Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200578 .

Accessed: 25/06/2014 01:01

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl (conci, conf.); Paul e

altri c. Bundesrepublik Deutschland.

Unione europea — Banca — Garanzia dei depositi — Vigi

lanza sull'attività creditizia — Azione risarcitoria —

Esclusione (Direttiva 12 dicembre 1977 n. 77/780/Cee del

consiglio, relativa al coordinamento delle disposizioni legis lative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso

all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio; direttiva 17

aprile 1989 n. 89/299/Cee del consiglio concernente i fondi

propri degli enti creditizi; direttiva 15 dicembre 1989 n. 89/646/Cee del consiglio, relativa al coordinamento delle di

sposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio

e recante modifica della direttiva 77/780/Cee; direttiva 30

maggio 1994 n. 94/19/Ce del parlamento europeo e del consi

glio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, art. 3, 7).

Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti previ sto dalla direttiva 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere

interpretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale

secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza su

gli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa

che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità. (1)

La prima direttiva 77/780/Cee, relativa al coordinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ri

guardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo

esercizio, la direttiva 89/299/Cee, concernente i fondi propri

degli enti creditizi, nonché la seconda direttiva 89/646/Cee,

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, re

golamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'atti

vità degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780, non si oppongono ad una norma na

zionale secondo la quale i compiti dell'autorità nazionale di

vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse

pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i

singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da

una vigilanza carente da parte di tale autorità. (2)

(1-2) I. - In tema di responsabilità degli organi di vigilanza sulle atti

vità finanziarie, v. App. Milano 21 ottobre 2003, Foro it., 2004, I, 584, con nota di L. Caputi; nonché Trib. Roma 26 luglio 2004, in questo fa

scicolo, I, 559, con nota di A. Palmieri (alla messe di riferimenti bi

bliografici ivi contenuti va aggiunto A. Tina, Responsabilità della Con

sob per omessa vigilanza sulla veridicità delle informazioni contenute

nel prospetto informativo, in Corriere giur., 2004, 933). Da segnalare come Cass. 2 maggio 2003, n. 6719, Foro it., 2003, I,

1685, in sede di regolamento di giurisdizione, abbia sancito l'apparte nenza alla cognizione del giudice ordinario della controversia in cui taluni investitori, oltre ad aver addebitato alla Consob ed alla Banca

d'Italia d'avere tenuto un comportamento negligente nell'esercizio dei

propri obblighi di vigilanza prudenziale sul mercato mobiliare, imputa vano alla Repubblica italiana di avere trasposto in ritardo la direttiva

93/22/Cee, relativa ai servizi di investimento, violando altresì gli obbli

ghi in essa previsti nelle more del recepimento. II. - Il Bundesgerichtshof (ossia la Suprema corte tedesca) ha solle

vato due questioni pregiudiziali riguardo alla compatibilità della nor

mativa nazionale con le direttive 94/19, 77/780, 89/646 e 89/299, in

materia di sistemi di garanzia dei depositi e vigilanza sugli enti crediti

zi.

La controversia traeva origine dalla decisione del Bundesaufsi

chtsamt (Ufficio federale per la vigilanza sul credito) di avviare una

procedura fallimentare a carico della BVH Bank e revocarle l'autoriz

zazione allo svolgimento di attività creditizie, rendendo inesigibili i de

positi. I risparmiatori avevano presentato ricorso contro il governo fe

derale dinanzi al Landgericht di Bonn, sostenendo che non avrebbero

perduto i loro depositi se la direttiva 94/19 fosse stata recepita entro il

termine previsto (1° luglio 1995) e il Bundesaufsichtsamt avesse, di

conseguenza, obbligato la banca a rispettare gli adempimenti richiesti

per poter accedere al sistema di garanzia. Il Landgericht e, poi, l'Ober

landesgericht di Colonia avevano condannato il governo a versare a

ciascuno degli attori un importo pari ad un controvalore di 20.000 euro,

Il Foro Italiano — 2005.

1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'inter

pretazione degli art. 3 e 7 della direttiva del parlamento europeo e del consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi

di garanzia dei depositi (G.U. L 135, pag. 5), nonché di diverse disposizioni della prima direttiva del consiglio 12 dicembre

1977 n. 77/80/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'acces

so all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (G.U. L 322, pag. 30), della direttiva del consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi propri degli enti creditizi (G.U. L 124, pag. 16), nonché della seconda direttiva del consiglio 15

dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e

recante modifica della direttiva 77/780 (G.U. L 386, pag. 1). 2. - La presente domanda è stata presentata nell'ambito di

controversie che oppongono il sig. Paul, nonché le sig. Son

nen-Liitte e Mòrkens (in prosieguo: «Paul e a.»), alla Bundesre

publik Deutschland, alla quale essi chiedono un risarcimento

per il tardivo recepimento della direttiva 94/19 e per carente vi

gilanza su una banca da parte del Bundesaufsichtsamt fiir das

Kreditwesen (Ufficio federale di vigilanza sugli enti creditizi; in prosieguo: il «Bundesaufsichtsamt»).

Ambito normativo

La normativa comunitaria

3. - In base al ventiquattresimo 'considerando' della direttiva

94/19: «(...) la presente direttiva non può comportare la responsabi

lità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei con

fronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinché fosse

istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garan zia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare

l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite

dalla presente direttiva».

come previsto dall'art. 7, n. I, della direttiva 94/19, oltre agli interessi, dichiarando che il tardivo recepimento della direttiva costituiva una violazione grave del diritto comunitario da parte dell'autorità di vigi lanza. Avevano tuttavia escluso che vi fosse stata, da parte dell'autorità di vigilanza preposta, una violazione degli «obblighi impostigli dal

proprio ufficio nei confronti di un terzo», come previsto dall'art. 839

BGB (codice civile) in combinato con l'art. 34 GG (Costituzione), con cludendo che il Bundesaufsichtsamt svolge i compiti ad esso affidatigli solo nell'interesse pubblico, in applicazione dell'art. 6, n. 4, KWG

(legge antitrust). In tal modo, i giudici di merito avevano riconosciuto

agli attori un risarcimento inferiore al danno finanziario effettivamente

subito e richiesto dagli stessi, giacché l'ammontare dei loro depositi era

superiore a quell'importo. I depositanti avevano allora proposto ricorso per cassazione: e i giu

dici del BGH hanno ritenuto decisivo, per la valutazione del caso, ac certare se la norma nazionale, che limita la responsabilità amministrati va del Bundesaufsichtsamt alla tutela dell'interesse pubblico, debba es

sere disapplicata perché in contrasto con il diritto comunitario.

La Corte di giustizia ha risolto la questione in senso negativo: la

normativa nazionale che circoscriva i compiti dell'autorità di settore

alla vigilanza nell'interesse pubblico non collide né con l'art. 2 della direttiva 94/19, né con le direttive 77/780, 89/299 e 89/646. Con la pre cisazione, tuttavia, che gli Stati membri possono prevedere, nel loro di

ritto nazionale, una tutela più incisiva, estesa sino al punto di consentire

al depositante un ricorso nei confronti dei sistemi di garanzia dei depo siti (v. art. 7, n. 3, della direttiva 94/19).

Si ricordi che Corte giust. 13 maggio 1997, causa C-233/94, id., Rep. 1998, voce Unione europea, nn. 1096, 1098-1102 (annotata da F. To

rello, La direttiva 94/19 sulle garanzie dei depositi al vaglio della

Corte di giustizia, in Mondo bancario, 1998, fase. 2, 41; D. Vattermo

li, Germania versus parlamento e consiglio dell'Unione europea: scontro tra titani sulla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei de

positi, in Dir. banc., 1998, I, 224), ebbe a respingere il ricorso della

Germania diretto all'annullamento della direttiva 94/19/Ce, relativa ai

sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, i giudici di Lussemburgo statuirono che l'obbligo per gli enti creditizi di aderire ai sistemi di ga ranzia dei depositi non si poneva in contrasto con il principio di pro

porzionalità.

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PARTE QUARTA

4. - L'art. 3 della direttiva 94/19 prevede: «1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio

vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi

di garanzia dei depositi. (...) 2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti

dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottem

peranza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato

[1']autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di ga

ranzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali san

zioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai sud

detti obblighi. 3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto

degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento

nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare

con non meno di dodici mesi di anticipo la propria intenzione di

escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente co

perti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica,

l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso in

combenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso

delle autorità competenti, procedere all'esclusione.

4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con

l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rila

sciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema

di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se,

prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garan zia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di pro tezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di

garanzia ufficialmente riconosciuto.

5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai

sensi del par. 3 non sia in grado di concludere accordi alternati

vi che soddisfino le condizioni di cui al par. 4, le autorità com

petenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono imme

diatamente alla revoca di quest'ultima». 5. - Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 94/19:

«1.1 sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale

dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un

importo di 20.000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi. (...) 3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o

all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei de

positi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per

ragioni di carattere sociale.

(...) 6. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa

difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso

contro il sistema di garanzia dei depositi». 6. - L'art. 14, n. 1, della direttiva 94/19 stabilisce che gli

«Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, re

golamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla

presente direttiva entro il 1° luglio 1995».

La normativa nazionale

7. - L'art. 6, nn. 3 e 4, del Gesetz iiber das Kreditwesen (leg

ge sul credito; in prosieguo: il «KWG»), nella versione rilevante

per la causa principale (risultante dall'emendamento del 9 set

tembre 1998, BGB1. 1998 I, pag. 2776), prevede: «3. Il Bundesaufsichtsamt, nell'ambito dei compiti affidatigli,

può impartire, nei confronti dell'ente e dei suoi dirigenti, le di

sposizioni opportune e necessarie per prevenire o eliminare nel

l'ente abusi che possano mettere in pericolo la sicurezza dei

valori patrimoniali affidati all'ente o che intralcino l'ordinato

svolgimento delle attività bancarie o dei servizi finanziari.

4. Il Bundesaufsichtsamt svolge i compiti attribuitigli dalla

presente e da altre leggi esclusivamente nell'interesse pubbli co».

8. - A quest'ultima disposizione corrisponde attualmente

l'art. 4, n. 4, del Gesetz iiber die Bundesanstalt fiir Finanz

dienstleitungsaufsicht (legge relativa alla vigilanza integrata sui

servizi finanziari) del 22 aprile 2002 (BGB1. 2002 I, pag. 1310). 9. - L'art. 839, n. 1, prima frase, del Biirgerliches Gesetzbuch

Il Foro Italiano — 2005.

(codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») stabilisce quanto

segue: «Il pubblico funzionario che, con dolo o con colpa, violi gli

obblighi imposti nel proprio ufficio nei confronti di un terzo, è

tenuto a risarcire al terzo il danno che ne deriva».

10. - Il Grundgesetz (legge fondamentale; in prosieguo: il

«GG») prevede, all'art. 34, prima frase:

«Se un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni,

viola gli obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un terzo, la responsabilità ricade in via di principio sullo Stato o

sull'ente presso il quale egli presta servizio».

Causa principale e questioni pregiudiziali

11. - Paul e a. erano clienti della BVH Bank fiir Vermo

gensanlagen und Handel AG (in prosieguo: la «BVH Bank»),

Questa banca aveva ottenuto nel 1987 l'autorizzazione da parte del Bundesaufsichtsamt, ma non faceva parte di un sistema di

garanzia dei depositi. Tra il 1987 ed il 1992 essa ha inutilmente

cercato di essere ammessa nell'ambito dei fondi di garanzia dei

depositi del Bundesverband deutscher Banken eV, ma non ha

più attivato la procedura di ammissione, in quanto non soddisfa

ceva i requisiti richiesti. 12. - Nel 1991, 1995 e 1997, la critica situazione finanziaria

della BVH Bank ha indotto il Bundesaufsichtsamt ad effettuare

ispezioni sulla sua attività. In seguito alla terza di queste ispe

zioni, il Bundesaufsichtsamt, in data 14 novembre 1997, ha

chiesto l'avvio di una procedura fallimentare e ha revocato alla

BVH Bank l'autorizzazione allo svolgimento di attività banca

rie.

13. - Paul e a. avevano aperto conti di deposito a termine

presso la BVH Bank, rispettivamente, il 7 giugno 1995, il 28

febbraio 1994 e il 17 giugno 1993. Nell'ambito della procedura fallimentare avviata nel dicembre 1997, essi hanno vantato cre

diti per un importo rispettivo di DEM 131.455,80, DEM 101.662,51 e DEM 66.976,20.

14. - Paul e a. hanno presentato, dinanzi al Landgericht Bonn

(Germania), ricorsi contro la Bundesrepublik Deutschland intesi

ad ottenere il risarcimento delle perdite dei loro depositi. Essi

hanno fatto valere che non avrebbero perduto questi depositi se

la direttiva 94/19 fosse stata recepita entro il termine stabilito

all'art. 14, n. 1, della stessa, ossia entro il 1° luglio 1995. Infatti, il Bundesaufsichtsamt avrebbe allora adottato misure di con

trollo nei confronti della BVH Bank ancor prima che gli attori

effettuassero versamenti presso quest'ultima. 15. - Ora, la direttiva 94/19 è stata recepita nel diritto tedesco

solo con la legge di recepimento della direttiva Ce sulla garan zia dei depositi e della direttiva Ce relativa all'indennizzo degli

investitori, del 16 luglio 1998 (BGB1. 1998 I, pag. 1842), en trata in vigore il 1° agosto 1998.

16. - In primo grado il Landgericht Bonn ha dichiarato che il

tardivo recepimento della direttiva 94/19 costituiva una viola

zione grave del diritto comunitario da parte della Bundesre

publik Deutschland ed ha condannato quest'ultima a versare a

ciascuno degli attori un importo di DEM 39.450, che rappre senta il controvalore di EUR 20.000, ossia l'importo previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva 94/19, oltre agli interessi.

17. - Per quanto riguarda il danno finanziario superiore a que sto importo, le richieste di Paul e a. sono state respinte dal

Landgericht Bonn, nonché dall'Oberlandesgericht Koln (Ger

mania). Secondo questi due giudici, perché sussista una respon sabilità amministrativa ai sensi dell'art. 839 del BGB, in combi

nato disposto con l'art. 34 del GG, occorre una violazione di

«obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un ter zo», ossia un obbligo esistente in ogni caso verso la parte che ha

subito il danno. Essi hanno dichiarato che tale non era il caso

per quanto riguarda il Bundesaufsichtsamt, il quale svolge i

compiti ad esso affidati solo nell'interesse pubblico, in applica zione dell'art. 6, n. 4, del KWG.

18. - Paul e a. hanno proposto allora ricorso per cassazione

(«Revision») dinanzi al Bundesgerichthof ed hanno chiesto che

la Bundesrepublik Deutschland fosse condannata al risarci

mento dei danni per violazione del diritto comunitario.

19. - Il Bundesgerichthof osserva, da un lato, che Paul e a.

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

non hanno indicato con precisione le misure di controllo che sa

rebbero state necessarie ma che non sono state adottate da parte del Bundesaufsichtsamt. D'altro canto, esso sottolinea che la

Bundesrepublik Deutschland non ha contestato esplicitamente l'addebito di un inadempimento del Bundesaufsichtsamt, ma ha

soltanto negato una responsabilità dato che questa autorità eser

cita i suoi compiti solo nell'interesse pubblico. In tale contesto, il Bundesgerichtshof ritiene che, ai fini dell'esame del ricorso

per cassazione, occorra basarsi sulla premessa secondo cui il

Bundesaufsichtsamt non ha attuato le necessarie misure di con

trollo o lo ha fatto troppo tardi e Paul e a. hanno quindi subito

un danno che supera l'importo che è stato loro già concesso in

primo grado. 20. - Il Bundesgerichthof ritiene decisivo, per la valutazione

giuridica nel procedimento dinanzi ad esso pendente, accertare

se una norma quale quella che figura nell'art. 6, n. 4, del KWG

possa, in maniera non criticabile, limitare il coinvolgimento della responsabilità amministrativa del Bundesaufsichtsamt ri

conoscendogli obblighi amministrativi solo nell'interesse pub blico — nel qual caso i giudici precedentemente intervenuti

avrebbero giustamente respinto una responsabilità della Bun

desrepublik Deutschland ai sensi dell'art. 839 del BGB in com

binato disposto con l'art. 34 del GG —, o se questa disposizione debba essere disapplicata a causa del primato del diritto comu

nitario.

21. - Il Bundesgerichtshof chiarisce che, se la corte dovesse

dichiarare che la direttiva 94/19 o altre direttive nel settore degli enti creditizi concedono ai depositanti il diritto a che le autorità

competenti assicurino nel loro interesse misure di controllo,

l'art. 6, n. 4, del KWG sarebbe incompatibile con il diritto co

munitario.

22. - Il Bundesgerichtshof, per quanto riguarda le varie diret

tive di coordinamento in materia bancaria alle quali fa riferi

mento, fa presente che, nell'ambito del loro ricorso per cassa

zione, Paul e a. hanno sostenuto che dall'insieme delle dette di

rettive derivava che le misure di vigilanza bancaria avevano

come obiettivo la tutela dei depositanti. Queste direttive, perti nenti dal punto di vista del diritto della vigilanza bancaria, an

che se non contengono alcuna indicazione esplicita circa la tu

tela dei depositanti, farebbero parte di un sistema regolamentare

globale di vigilanza sulle banche la cui applicazione pratica, se

condo Paul e a., verrebbe esclusa se il Bundesaufsichtsamt, in

forza dell'art. 6, n. 4, della KWG, esercitasse la sua attività solo

nell'interesse pubblico. 23. - In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di so

spendere il procedimento e di sottoporre alla corte le seguenti

questioni pregiudiziali: «1. a) Se le disposizioni di cui agli art. 3 e 7 della direttiva

(...) 94/19 conferiscano al depositante: — oltre al diritto di essere indennizzato in caso di indisponi

bilità del suo deposito fino a concorrenza dell'importo menzio

nato all'art. 7, n. 1, attraverso un sistema di garanzia dei depo

siti; — anche l'ulteriore diritto a che le autorità competenti attui

no le misure previste dall'art. 3, nn. 2-5, compresa, se necessa

ria, la revoca dell'autorizzazione rilasciata all'ente creditizio.

b) Qualora si accerti che al depositante spetti siffatto diritto,

se esso comprenda anche il diritto al risarcimento del danno do

vuto all'inadempimento delle autorità competenti in misura su

periore all'importo menzionato all'art. 7, n. 1, della direttiva

[94/19], 2. à) Se le disposizioni qui di seguito specificate delle diretti

ve sull'armonizzazione della normativa in materia di vigilanza creditizia — da sole o congiuntamente, ed eventualmente da

quale data — conferiscano ai risparmiatori e agli investitori di

ritti tali per cui le autorità competenti degli Stati membri abbia

no il dovere di attuare nell'interesse dei predetti soggetti le mi

sure di vigilanza loro attribuite dalle summenzionate direttive, e

siano tenute a rispondere in caso di loro inadempimento; ovvero se la direttiva [94/19] contenga una disciplina speciale

che regola in via tassativa tutte le ipotesi di indisponibilità dei

depositi: —

prima direttiva 77/780 (...), art. 6, n. 1; quarto e dodice

simo 'considerando';

Il Foro Italiano — 2005 — Parte IV-5.

— seconda direttiva 89/646, art. 3, 4-7, 10-17 e undicesimo

'considerando' ; — direttiva 89/299 (...), art. 7 in combinato disposto con gli

art. 2-6; — direttiva del parlamento europeo e del consiglio 29 giugno

1995 n. 95/26/Ce [che modifica le direttive 77/780/Cee e 89/646/Cee relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/Cee e

92/49/Cee relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva

93/22/Cee relativa ai servizi di investimento e la direttiva

85/611/Cee in materia di taluni organismi di investimento col

lettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vi

gilanza prudenziale] (G.U. L 168, pag. 7), quindicesimo 'consi derando'.

b) Se le direttive — del consiglio 6 aprile 1992 n. 92/30/Cee, relativa alla vi

gilanza su base consolidata degli enti creditizi (G.U. L 110, pag.

52), undicesimo 'considerando'; — del consiglio 15 marzo 1993 n. 93/6/Cee, relativa all'ade

guatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti

creditizi (G.U. L 141, pag. 1), ottavo 'considerando'; — del consiglio 10 maggio 1993 n. 93/22/Cee, relativa ai

servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (G.U. L

140, pag. 27), secondo, quinto, ventinovesimo, trentaduesimo,

quarantunesimo e quarantaduesimo 'considerando', offrano un ausilio interpretativo per risolvere la questione so

pra esposta, prescindendo dal problema se per il resto esse con

tengano norme applicabili al caso in esame.

3) Nel caso in cui la corte dovesse riconoscere che dalle di

rettive sopra richiamate o da alcune di esse venga conferito ai

risparmiatori o agli investitori il diritto a che le autorità compe tenti abbiano il dovere di attuare misure di vigilanza nel loro

interesse, si pongono anche le seguenti questioni:

a) se, nell'ambito di un procedimento a carico dello Stato

membro, il diritto dei risparmiatori o degli investitori all'attua

zione nel loro interesse di misure di vigilanza sia direttamente

produttivo di effetti, motivo per cui le disposizioni nazionali

contrarie debbano essere disapplicate; o

b) se lo Stato membro, che non abbia rispettato tale diritto dei

risparmiatori o degli investitori in occasione dell'attuazione di

direttive, risponda solo secondo i principi dell'ordinamento co

munitario relativi alla responsabilità degli Stati;

c) se, in quest'ultimo caso, lo Stato membro, non avendo ri

conosciuto il conferimento del diritto all'attuazione delle misure

di vigilanza, abbia violato in modo sufficientemente grave e

manifesto il diritto comunitario».

Sulle questioni pregiudiziali

24. - Benché in talune osservazioni presentate alla corte siano

stati sollevati dubbi circa la ricevibilità delle questioni pregiudi ziali, occorre constatare che, con la sua motivazione approfon dita richiamata ai punti 19-22 della presente sentenza, il Bun

desgerichtshof ha dimostrato perché l'interpretazione delle

norme comunitarie cui fa riferimento gli sembri necessaria per la decisione nella causa principale. Inoltre, il giudice nazionale

ha sufficientemente esposto il contesto di fatto e di diritto per consentire alla corte di fornirgli una soluzione utile e per confe

rire alle parti nella causa principale, agli Stati membri e alla

commissione, in particolare, la possibilità di presentare osserva

zioni ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Corte di giustizia.

Sulla prima questione

25. - Con la prima questione, il Bundesgerichtshof chiede in

sostanza se la direttiva 94/19, in quanto si riferisce, nell'art. 3,

nn. 2-5, all'adozione di misure di vigilanza e ad un obbligo di revoca dell'autorizzazione concessa ad un ente creditizio, si op

ponga ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'auto

rità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo

nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto na

zionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni

causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

26. - A tal riguardo occorre ricordare che la direttiva 94/19

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PARTE QUARTA

mira a istituire, indipendentemente dalla localizzazione dei de

positi all'interno della Comunità, una tutela dei depositanti in

caso di indisponibilità dei depositi costituiti presso un ente cre

ditizio che fa parte di un sistema di garanzia dei depositi. 27. - Il diritto all'indennizzo dei depositanti in una tale situa

zione è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 6, di

questa direttiva. Tale articolo stabilisce, al n. 1, l'importo mas

simo dell'indennizzo a cui un depositante può aver diritto sulla

base della direttiva, precisando, al n. 3 dello stesso articolo, che

gli Stati membri possono prevedere, nel loro diritto nazionale, una disciplina che offre ai depositanti una tutela più elevata o

più completa dei depositi. L'art. 7, n. 6, della direttiva 94/19

obbliga gli Stati membri a provvedere affinché il diritto all'in

dennizzo del depositante, quale definito in particolare ai nn. 1 e

3, possa costituire oggetto di un ricorso del depositante contro il

sistema di garanzia dei depositi. 28. - L'art. 3, nn. 2-5, della stessa direttiva prevede l'obbligo

per le autorità competenti, che hanno rilasciato l'autorizzazione

agli enti creditizi, di vigilare, in collaborazione con il sistema di

garanzia dei depositi, affinché i detti enti creditizi adempiano ai

loro obblighi in quanto membri del sistema di garanzia dei de

positi e di adottare, eventualmente, alle condizioni precisate al

n. 5, una decisione di revoca dell'autorizzazione dell'ente cre

ditizio di cui trattasi. 29. - L'art. 3, nn. 2-5, della direttiva 94/19 ha come obiettivo

di garantire ai depositanti che l'ente creditizio presso il quale essi effettuano il loro deposito fa parte di un sistema di garanzie dei depositi, di modo che sia salvaguardato il loro diritto ad es

sere indennizzati in caso di indisponibilità del loro deposito conformemente alle norme previste dalla detta direttiva e più in

particolare all'art. 7. Queste disposizioni servono pertanto solo

all'istituzione e al buon funzionamento del sistema di garanzia dei depositi quale previsto dalla direttiva 94/19.

30. - Stando così le cose, e come hanno rilevato i governi che

hanno presentato osservazioni dinanzi alla corte nonché la

commissione, in quanto è garantito l'indennizzo dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi come previsto dalla

direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non attribuisce

ai depositanti un diritto a che le autorità competenti assicurino

nel loro interesse le misure di vigilanza. 31. - Questa interpretazione della direttiva 94/19 è corrobo

rata dal suo ventiquattresimo 'considerando', il quale esclude

che questa possa avere per effetto di comportare la responsabi lità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei con

fronti dei depositanti, in quanto essi hanno assicurato l'inden

nizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni da essa definite.

32. - Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso

che, se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti

previsto dalla direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una nor ma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di

vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pub blico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli

possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigi lanza carente da parte di tale autorità.

Sulla seconda questione

33. - Con la seconda questione, il Bundesgerichtshof intende

in sostanza accertare se le direttive 77/780, 89/299 e 89/646, in

quanto contengono norme relative alla vigilanza sugli enti cre

ditizi, si oppongano ad una norma nazionale secondo cui i com

piti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono

svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il

diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento

dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale auto

rità. 34. - A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le diret

tive 77/780, 89/299 e 89/646 sono state raggruppate nell'ambito

della direttiva del parlamento europeo e del consiglio 20 marzo

2000 n. 2000/12/Ce, relativa all'accesso all'attività degli enti

creditizi ed al suo esercizio (G.U. L 126, pag. 1), avendo il legis latore comunitario proceduto alla loro codificazione, tenuto

conto del fatto che esse sono state modificate più volte e in ma

niera sostanziale.

Il Foro Italiano — 2005.

35. - Queste tre direttive sono state adottate in forza del

l'art. 57, n. 2, del trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, Ce) in base al quale, al fine di agevolare l'accesso

alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il consiglio sta

bilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni le

gislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri

relative all'accesso e all'esercizio suddetti.

36. - Dal primo 'considerando' della direttiva 89/246, come

riportato al quarto 'considerando' della direttiva 2000/12, risulta

che l'armonizzazione che essa introduce costituisce lo stru

mento essenziale per la realizzazione per il mercato interno

sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera

prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

37. - Dal quarto 'considerando' della direttiva 89/646, come

riportato al settimo 'considerando' della direttiva 2000/12, ri

sulta che l'impostazione adottata dal legislatore nel settore degli enti creditizi consiste nella realizzazione dell'armonizzazione

essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un recipro co riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo

prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione

valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del

controllo da parte dello Stato membro di origine. 38. - In alcuni 'considerando' delle direttive cui si fa riferi

mento nella seconda questione, lett. a) e b), si afferma in gene rale che l'armonizzazione prevista ha tra gli altri obiettivi quello della tutela dei depositanti.

39. - Inoltre, le direttive 77/780, 89/229 e 89/646 impongono alle autorità nazionali taluni obblighi di vigilanza nei confronti

degli enti creditizi. 40. - Ora, contrariamente a quanto fanno valere Paul e a., né

dall'esistenza di tali obblighi né dal fatto che tra gli obiettivi

delle dette direttive figura anche quello della tutela dei deposi tanti deriva necessariamente che queste direttive mirano a creare

diritti a favore dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro

depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità

nazionali competenti. 41. - A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le diret

tive 77/780, 89/299 e 89/646 non contengono alcuna norma

esplicita che conceda tali diritti ai depositanti. 42. - Inoltre, l'armonizzazione prevista dalle direttive 77/780,

89/299 e 89/646, che si basa sull'art. 57, n. 2 del trattato, si li

mita a quanto è essenziale, necessario e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di

controllo prudenziale il quale consente il rilascio di un'unica

autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del

principio del controllo da parte dello Stato membro di origine. 43. - Ora, il coordinamento delle norme nazionali relative alle

responsabilità delle autorità nazionali nei confronti dei deposi tanti in caso di vigilanza carente non sembra necessario per per venire ai risultati descritti al punto precedente.

44. - Per il resto, analogamente al diritto tedesco, in un certo

numero di Stati membri è escluso che le autorità nazionali di vi

gilanza sugli enti creditizi possano, in caso di vigilanza carente, essere responsabili nei confronti dei singoli. Si è sostenuto in

particolare che questa normativa è basata su considerazioni re

lative alla complessità della vigilanza bancaria, nell'ambito

della quale le autorità hanno l'obbligo di tutelare una pluralità di interessi, tra i quali più in particolare quello della stabilità del

sistema finanziario.

45. - Infine, con l'adozione della direttiva 94/19, il legislatore comunitario ha istituito una tutela minima dei depositanti in ca

so di indisponibilità dei loro depositi, che è garantita anche nei

casi in cui l'indisponibilità dei depositi potrebbe essere causata

da una vigilanza carente da parte delle autorità competenti. 46. - In tale situazione, si deve constatare, come hanno rile

vato gli Stati membri e la commissione che hanno presentato osservazioni dinanzi alla corte, che le direttive 77/780, 89/299 e

89/646 non possono essere interpretate nel senso che esse attri

buiscono ai depositanti diritti in caso di indisponibilità dei loro

deposti causata da una vigilanza carente da parte delle autorità

nazionali competenti. 47. - In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la

seconda questione nel senso che le direttive 77/780, 89/299 e

89/646 non si oppongono ad una norma nazionale secondo la

quale i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che

esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chie

dere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente

da parte di tale autorità.

Sulla terza questione

48. - La terza questione, che è stata posta solo nel caso in cui

fosse data una soluzione positiva, o parzialmente positiva, alle

prime due questioni, riguarda un'eventuale sussistenza della re

sponsabilità dello Stato in forza dei principi del diritto comuni

tario in caso di vigilanza carente da parte delle autorità nazio

nali competenti. 49. - Dalla giurisprudenza deriva che la responsabilità dello

Stato per violazione di una norma di diritto comunitario sussiste

solo quando, in particolare, la norma giuridica violata sia preor dinata a conferire diritti ai singoli (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pècheur e Fac

tortame, Racc. pag. 1-1029, punto 51; Foro it., 1996, IV, 185; 8

ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a

C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. 1-4845, punto 21; Foro

it., Rep. 1997, voce Unione europea, nn. 765, 1168, e 4 dicem

bre 2003, causa C-63/01, Evans, punto 83). 50. - Ora, dalle soluzioni date alle prime due questioni risulta

che le direttive 94/19, 77/80, 89/229 e 89/646 non attribuiscono

diritti ai depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali

competenti, se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depo sitanti previsto dalla direttiva 94/19.

51. - Stando così le cose, e per gli stessi motivi che sono alla

base delle dette soluzioni, non si può ritenere che le direttive

soprammenzionate conferiscano ai singoli, in caso di indisponi bilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali competenti, diritti che possano far sussi

stere la responsabilità dello Stato in base al diritto comunitario.

Per questi motivi, la corte (seduta plenaria) dichiara:

1) Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti

previsto dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei

depositi, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere inter

pretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo

cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti cre

ditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude

secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il ri

sarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di

tale autorità.

2) La prima direttiva del consiglio 12 dicembre 1977 n.

77/780/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legis

lative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso al

l'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva del

consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi

propri degli enti creditizi, nonché la direttiva del consiglio 15

dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e

recante modifica della direttiva 77/780, non si oppongono ad

una norma nazionale secondo la quale i compiti dell'autorità

nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nel

l'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazio

nale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni

causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.

Il Foro Italiano — 2005.

LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

(iottobre-dicembre 2004)

Disposizioni generali e comuni

Istituzioni e organi

Decisione del consiglio dell'11 ottobre 2004 n. 2004/701/Ce, Eura

tom, recante modifica del suo regolamento interno (G.U. 20 ottobre

2004, L 319, 15).

Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli af

fari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (G.U. 4

novembre 2004, C 270, 1). Decisione del consiglio del 2 novembre 2004 n. 2004/752/Ce, Eura

tom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione eu

ropea (G.U. 9 novembre 2004, L 333, 7). Versione codificata del regolamento interno del Cese (in vigore dal

24 ottobre 2004) n. 2004/788/Ce, Euratom (G.U. 24 novembre 2004, L

348, 27). Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugna

zioni (G.U. 8 dicembre 2004, L 361, 15).

Comunità europea

Circolazione merci

Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/919/Ce, relati

va alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente impli cazioni transfrontaliere (G.U. 30 dicembre 2004, L 389, 28).

Stabilimento e servizi

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre

2004 n. 2004/109/Ce, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza

riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica

la direttiva 2001/34/Ce (G.U. 31 dicembre 2004, L 390, 38).

Circolazione delle persone

Regolamento del consiglio del 26 ottobre 2004 n. 2007/2004/Ce, che

istituisce un'agenzia europea per la gestione della cooperazione opera tiva alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (G.U. 25 novembre 2004, L 349. 1 ).

Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2133/2004/Ce, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di

viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento

delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le di

sposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (G.U. 16 dicembre 2004, L 369, 59).

Direttiva del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2004/114/Ce, relativa

alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di

studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (G.U. 23 dicembre 2004, L 375, 12).

Decisione del consiglio del 2 dicembre 2004 n. 2004/904/Ce, che

istituisce il fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (G.U. 28 dicembre 2004, L 381, 52).

Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2252/2004/Ce, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi

biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (G.U. 29 dicembre 2004, L 385, 1).

Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/927/Ce, che

assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trat

tato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'art. 251

di detto trattato (G.U. 31 dicembre 2004, L 396, 45).

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Regolamento della commissione del 9 novembre 2004 n. 1937/2004/

Ce, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ce) 44/2001 del consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il ri

conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com

merciale (G.U. 10 novembre 2004, L 334, 3).

Disposizioni generali e comuni

Istituzioni e organi

Decisione del consiglio dell'11 ottobre 2004 n. 2004/701/Ce, Eura

tom, recante modifica del suo regolamento interno (G.U. 20 ottobre

2004, L 319, 15).

Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli af

fari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (G.U. 4

novembre 2004, C 270, 1). Decisione del consiglio del 2 novembre 2004 n. 2004/752/Ce, Eura

tom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione eu

ropea (G.U. 9 novembre 2004, L 333, 7). Versione codificata del regolamento interno del Cese (in vigore dal

24 ottobre 2004) n. 2004/788/Ce, Euratom (G.U. 24 novembre 2004, L

348, 27). Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugna

zioni (G.U. 8 dicembre 2004, L 361, 15).

Comunità europea

Circolazione merci

Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/919/Ce, relati

va alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente impli cazioni transfrontaliere (G.U. 30 dicembre 2004, L 389, 28).

Stabilimento e servizi

Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre

2004 n. 2004/109/Ce, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza

riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono

ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica

la direttiva 2001/34/Ce (G.U. 31 dicembre 2004, L 390, 38).

Circolazione delle persone

Regolamento del consiglio del 26 ottobre 2004 n. 2007/2004/Ce, che

istituisce un'agenzia europea per la gestione della cooperazione opera tiva alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (G.U. 25 novembre 2004, L 349. 1 ).

Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2133/2004/Ce, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di

viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento

delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le di

sposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (G.U. 16 dicembre 2004, L 369, 59).

Direttiva del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2004/114/Ce, relativa

alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di

studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (G.U. 23 dicembre 2004, L 375, 12).

Decisione del consiglio del 2 dicembre 2004 n. 2004/904/Ce, che

istituisce il fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (G.U. 28 dicembre 2004, L 381, 52).

Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2252/2004/Ce, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi

biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (G.U. 29 dicembre 2004, L 385, 1).

Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/927/Ce, che

assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trat

tato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'art. 251

di detto trattato (G.U. 31 dicembre 2004, L 396, 45).

Cooperazione giudiziaria in materia civile

Regolamento della commissione del 9 novembre 2004 n. 1937/2004/

Ce, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ce) 44/2001 del consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il ri

conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com

merciale (G.U. 10 novembre 2004, L 334, 3).

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