seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl(concl. conf.); Paul e altri c. Bundesrepublik DeutschlandSource: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 2 (FEBBRAIO 2005), pp. 101/102-109/110Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200578 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; seduta plenaria; sentenza 12 ottobre 2004, causa C-222/02; Pres. Skouris, Avv. gen. Stix-Hackl (conci, conf.); Paul e
altri c. Bundesrepublik Deutschland.
Unione europea — Banca — Garanzia dei depositi — Vigi
lanza sull'attività creditizia — Azione risarcitoria —
Esclusione (Direttiva 12 dicembre 1977 n. 77/780/Cee del
consiglio, relativa al coordinamento delle disposizioni legis lative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso
all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio; direttiva 17
aprile 1989 n. 89/299/Cee del consiglio concernente i fondi
propri degli enti creditizi; direttiva 15 dicembre 1989 n. 89/646/Cee del consiglio, relativa al coordinamento delle di
sposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio
e recante modifica della direttiva 77/780/Cee; direttiva 30
maggio 1994 n. 94/19/Ce del parlamento europeo e del consi
glio, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, art. 3, 7).
Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti previ sto dalla direttiva 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere
interpretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale
secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza su
gli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa
che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità. (1)
La prima direttiva 77/780/Cee, relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative ri
guardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo
esercizio, la direttiva 89/299/Cee, concernente i fondi propri
degli enti creditizi, nonché la seconda direttiva 89/646/Cee,
relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, re
golamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'atti
vità degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780, non si oppongono ad una norma na
zionale secondo la quale i compiti dell'autorità nazionale di
vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse
pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i
singoli possano chiedere il risarcimento dei danni causati da
una vigilanza carente da parte di tale autorità. (2)
(1-2) I. - In tema di responsabilità degli organi di vigilanza sulle atti
vità finanziarie, v. App. Milano 21 ottobre 2003, Foro it., 2004, I, 584, con nota di L. Caputi; nonché Trib. Roma 26 luglio 2004, in questo fa
scicolo, I, 559, con nota di A. Palmieri (alla messe di riferimenti bi
bliografici ivi contenuti va aggiunto A. Tina, Responsabilità della Con
sob per omessa vigilanza sulla veridicità delle informazioni contenute
nel prospetto informativo, in Corriere giur., 2004, 933). Da segnalare come Cass. 2 maggio 2003, n. 6719, Foro it., 2003, I,
1685, in sede di regolamento di giurisdizione, abbia sancito l'apparte nenza alla cognizione del giudice ordinario della controversia in cui taluni investitori, oltre ad aver addebitato alla Consob ed alla Banca
d'Italia d'avere tenuto un comportamento negligente nell'esercizio dei
propri obblighi di vigilanza prudenziale sul mercato mobiliare, imputa vano alla Repubblica italiana di avere trasposto in ritardo la direttiva
93/22/Cee, relativa ai servizi di investimento, violando altresì gli obbli
ghi in essa previsti nelle more del recepimento. II. - Il Bundesgerichtshof (ossia la Suprema corte tedesca) ha solle
vato due questioni pregiudiziali riguardo alla compatibilità della nor
mativa nazionale con le direttive 94/19, 77/780, 89/646 e 89/299, in
materia di sistemi di garanzia dei depositi e vigilanza sugli enti crediti
zi.
La controversia traeva origine dalla decisione del Bundesaufsi
chtsamt (Ufficio federale per la vigilanza sul credito) di avviare una
procedura fallimentare a carico della BVH Bank e revocarle l'autoriz
zazione allo svolgimento di attività creditizie, rendendo inesigibili i de
positi. I risparmiatori avevano presentato ricorso contro il governo fe
derale dinanzi al Landgericht di Bonn, sostenendo che non avrebbero
perduto i loro depositi se la direttiva 94/19 fosse stata recepita entro il
termine previsto (1° luglio 1995) e il Bundesaufsichtsamt avesse, di
conseguenza, obbligato la banca a rispettare gli adempimenti richiesti
per poter accedere al sistema di garanzia. Il Landgericht e, poi, l'Ober
landesgericht di Colonia avevano condannato il governo a versare a
ciascuno degli attori un importo pari ad un controvalore di 20.000 euro,
Il Foro Italiano — 2005.
1. - La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l'inter
pretazione degli art. 3 e 7 della direttiva del parlamento europeo e del consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi
di garanzia dei depositi (G.U. L 135, pag. 5), nonché di diverse disposizioni della prima direttiva del consiglio 12 dicembre
1977 n. 77/80/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'acces
so all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio (G.U. L 322, pag. 30), della direttiva del consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi propri degli enti creditizi (G.U. L 124, pag. 16), nonché della seconda direttiva del consiglio 15
dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e
recante modifica della direttiva 77/780 (G.U. L 386, pag. 1). 2. - La presente domanda è stata presentata nell'ambito di
controversie che oppongono il sig. Paul, nonché le sig. Son
nen-Liitte e Mòrkens (in prosieguo: «Paul e a.»), alla Bundesre
publik Deutschland, alla quale essi chiedono un risarcimento
per il tardivo recepimento della direttiva 94/19 e per carente vi
gilanza su una banca da parte del Bundesaufsichtsamt fiir das
Kreditwesen (Ufficio federale di vigilanza sugli enti creditizi; in prosieguo: il «Bundesaufsichtsamt»).
Ambito normativo
La normativa comunitaria
3. - In base al ventiquattresimo 'considerando' della direttiva
94/19: «(...) la presente direttiva non può comportare la responsabi
lità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei con
fronti dei depositanti, dato che essi hanno vigilato affinché fosse
istituito o riconosciuto ufficialmente uno o più sistemi di garan zia dei depositi o degli stessi enti creditizi, capace di assicurare
l'indennizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni definite
dalla presente direttiva».
come previsto dall'art. 7, n. I, della direttiva 94/19, oltre agli interessi, dichiarando che il tardivo recepimento della direttiva costituiva una violazione grave del diritto comunitario da parte dell'autorità di vigi lanza. Avevano tuttavia escluso che vi fosse stata, da parte dell'autorità di vigilanza preposta, una violazione degli «obblighi impostigli dal
proprio ufficio nei confronti di un terzo», come previsto dall'art. 839
BGB (codice civile) in combinato con l'art. 34 GG (Costituzione), con cludendo che il Bundesaufsichtsamt svolge i compiti ad esso affidatigli solo nell'interesse pubblico, in applicazione dell'art. 6, n. 4, KWG
(legge antitrust). In tal modo, i giudici di merito avevano riconosciuto
agli attori un risarcimento inferiore al danno finanziario effettivamente
subito e richiesto dagli stessi, giacché l'ammontare dei loro depositi era
superiore a quell'importo. I depositanti avevano allora proposto ricorso per cassazione: e i giu
dici del BGH hanno ritenuto decisivo, per la valutazione del caso, ac certare se la norma nazionale, che limita la responsabilità amministrati va del Bundesaufsichtsamt alla tutela dell'interesse pubblico, debba es
sere disapplicata perché in contrasto con il diritto comunitario.
La Corte di giustizia ha risolto la questione in senso negativo: la
normativa nazionale che circoscriva i compiti dell'autorità di settore
alla vigilanza nell'interesse pubblico non collide né con l'art. 2 della direttiva 94/19, né con le direttive 77/780, 89/299 e 89/646. Con la pre cisazione, tuttavia, che gli Stati membri possono prevedere, nel loro di
ritto nazionale, una tutela più incisiva, estesa sino al punto di consentire
al depositante un ricorso nei confronti dei sistemi di garanzia dei depo siti (v. art. 7, n. 3, della direttiva 94/19).
Si ricordi che Corte giust. 13 maggio 1997, causa C-233/94, id., Rep. 1998, voce Unione europea, nn. 1096, 1098-1102 (annotata da F. To
rello, La direttiva 94/19 sulle garanzie dei depositi al vaglio della
Corte di giustizia, in Mondo bancario, 1998, fase. 2, 41; D. Vattermo
li, Germania versus parlamento e consiglio dell'Unione europea: scontro tra titani sulla direttiva relativa ai sistemi di garanzia dei de
positi, in Dir. banc., 1998, I, 224), ebbe a respingere il ricorso della
Germania diretto all'annullamento della direttiva 94/19/Ce, relativa ai
sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, i giudici di Lussemburgo statuirono che l'obbligo per gli enti creditizi di aderire ai sistemi di ga ranzia dei depositi non si poneva in contrasto con il principio di pro
porzionalità.
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PARTE QUARTA
4. - L'art. 3 della direttiva 94/19 prevede: «1. Ogni Stato membro provvede affinché sul suo territorio
vengano istituiti e ufficialmente riconosciuti uno o più sistemi
di garanzia dei depositi. (...) 2. Se un ente creditizio non adempie agli obblighi derivanti
dall'adesione ad un sistema di garanzia dei depositi, l'inottem
peranza è notificata alle autorità competenti che hanno rilasciato
[1']autorizzazione le quali, in cooperazione con il sistema di ga
ranzia, adottano le misure appropriate, comprese eventuali san
zioni, al fine di garantire che l'ente creditizio adempia ai sud
detti obblighi. 3. Qualora dette misure non siano tali da garantire il rispetto
degli obblighi da parte dell'ente creditizio, ove l'ordinamento
nazionale consenta l'esclusione di un membro, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare
con non meno di dodici mesi di anticipo la propria intenzione di
escludere l'ente creditizio dal sistema. I depositi effettuati prima dello scadere di tale periodo di notifica restano interamente co
perti dal sistema. Qualora, alla scadenza del periodo di notifica,
l'ente creditizio non abbia adempiuto agli obblighi ad esso in
combenti, il sistema di garanzia può, previo espresso consenso
delle autorità competenti, procedere all'esclusione.
4. Laddove l'ordinamento nazionale lo permetta e con
l'espresso consenso delle autorità competenti che hanno rila
sciato l'autorizzazione, un ente creditizio escluso da un sistema
di garanzia dei depositi può continuare ad accettare depositi se,
prima dell'esclusione, ha concluso accordi alternativi di garan zia che assicurino ai depositanti un livello e una portata di pro tezione per lo meno equivalenti a quelli offerti dal sistema di
garanzia ufficialmente riconosciuto.
5. Qualora un ente creditizio di cui si propone l'esclusione ai
sensi del par. 3 non sia in grado di concludere accordi alternati
vi che soddisfino le condizioni di cui al par. 4, le autorità com
petenti che hanno rilasciato l'autorizzazione procedono imme
diatamente alla revoca di quest'ultima». 5. - Ai sensi dell'art. 7 della direttiva 94/19:
«1.1 sistemi di garanzia dei depositi prevedono che il totale
dei depositi del medesimo depositante sia coperto fino ad un
importo di 20.000 ECU, in caso di indisponibilità di depositi. (...) 3. Il presente articolo non osta al mantenimento in vigore o
all'adozione di disposizioni che aumentino la copertura dei de
positi o la estendano. I sistemi di garanzia dei depositi possono in particolare coprire completamente taluni tipi di depositi per
ragioni di carattere sociale.
(...) 6. Gli Stati membri provvedono affinché il depositante possa
difendere il proprio diritto all'indennizzo proponendo ricorso
contro il sistema di garanzia dei depositi». 6. - L'art. 14, n. 1, della direttiva 94/19 stabilisce che gli
«Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, re
golamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1° luglio 1995».
La normativa nazionale
7. - L'art. 6, nn. 3 e 4, del Gesetz iiber das Kreditwesen (leg
ge sul credito; in prosieguo: il «KWG»), nella versione rilevante
per la causa principale (risultante dall'emendamento del 9 set
tembre 1998, BGB1. 1998 I, pag. 2776), prevede: «3. Il Bundesaufsichtsamt, nell'ambito dei compiti affidatigli,
può impartire, nei confronti dell'ente e dei suoi dirigenti, le di
sposizioni opportune e necessarie per prevenire o eliminare nel
l'ente abusi che possano mettere in pericolo la sicurezza dei
valori patrimoniali affidati all'ente o che intralcino l'ordinato
svolgimento delle attività bancarie o dei servizi finanziari.
4. Il Bundesaufsichtsamt svolge i compiti attribuitigli dalla
presente e da altre leggi esclusivamente nell'interesse pubbli co».
8. - A quest'ultima disposizione corrisponde attualmente
l'art. 4, n. 4, del Gesetz iiber die Bundesanstalt fiir Finanz
dienstleitungsaufsicht (legge relativa alla vigilanza integrata sui
servizi finanziari) del 22 aprile 2002 (BGB1. 2002 I, pag. 1310). 9. - L'art. 839, n. 1, prima frase, del Biirgerliches Gesetzbuch
Il Foro Italiano — 2005.
(codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB») stabilisce quanto
segue: «Il pubblico funzionario che, con dolo o con colpa, violi gli
obblighi imposti nel proprio ufficio nei confronti di un terzo, è
tenuto a risarcire al terzo il danno che ne deriva».
10. - Il Grundgesetz (legge fondamentale; in prosieguo: il
«GG») prevede, all'art. 34, prima frase:
«Se un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni,
viola gli obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un terzo, la responsabilità ricade in via di principio sullo Stato o
sull'ente presso il quale egli presta servizio».
Causa principale e questioni pregiudiziali
11. - Paul e a. erano clienti della BVH Bank fiir Vermo
gensanlagen und Handel AG (in prosieguo: la «BVH Bank»),
Questa banca aveva ottenuto nel 1987 l'autorizzazione da parte del Bundesaufsichtsamt, ma non faceva parte di un sistema di
garanzia dei depositi. Tra il 1987 ed il 1992 essa ha inutilmente
cercato di essere ammessa nell'ambito dei fondi di garanzia dei
depositi del Bundesverband deutscher Banken eV, ma non ha
più attivato la procedura di ammissione, in quanto non soddisfa
ceva i requisiti richiesti. 12. - Nel 1991, 1995 e 1997, la critica situazione finanziaria
della BVH Bank ha indotto il Bundesaufsichtsamt ad effettuare
ispezioni sulla sua attività. In seguito alla terza di queste ispe
zioni, il Bundesaufsichtsamt, in data 14 novembre 1997, ha
chiesto l'avvio di una procedura fallimentare e ha revocato alla
BVH Bank l'autorizzazione allo svolgimento di attività banca
rie.
13. - Paul e a. avevano aperto conti di deposito a termine
presso la BVH Bank, rispettivamente, il 7 giugno 1995, il 28
febbraio 1994 e il 17 giugno 1993. Nell'ambito della procedura fallimentare avviata nel dicembre 1997, essi hanno vantato cre
diti per un importo rispettivo di DEM 131.455,80, DEM 101.662,51 e DEM 66.976,20.
14. - Paul e a. hanno presentato, dinanzi al Landgericht Bonn
(Germania), ricorsi contro la Bundesrepublik Deutschland intesi
ad ottenere il risarcimento delle perdite dei loro depositi. Essi
hanno fatto valere che non avrebbero perduto questi depositi se
la direttiva 94/19 fosse stata recepita entro il termine stabilito
all'art. 14, n. 1, della stessa, ossia entro il 1° luglio 1995. Infatti, il Bundesaufsichtsamt avrebbe allora adottato misure di con
trollo nei confronti della BVH Bank ancor prima che gli attori
effettuassero versamenti presso quest'ultima. 15. - Ora, la direttiva 94/19 è stata recepita nel diritto tedesco
solo con la legge di recepimento della direttiva Ce sulla garan zia dei depositi e della direttiva Ce relativa all'indennizzo degli
investitori, del 16 luglio 1998 (BGB1. 1998 I, pag. 1842), en trata in vigore il 1° agosto 1998.
16. - In primo grado il Landgericht Bonn ha dichiarato che il
tardivo recepimento della direttiva 94/19 costituiva una viola
zione grave del diritto comunitario da parte della Bundesre
publik Deutschland ed ha condannato quest'ultima a versare a
ciascuno degli attori un importo di DEM 39.450, che rappre senta il controvalore di EUR 20.000, ossia l'importo previsto all'art. 7, n. 1, della direttiva 94/19, oltre agli interessi.
17. - Per quanto riguarda il danno finanziario superiore a que sto importo, le richieste di Paul e a. sono state respinte dal
Landgericht Bonn, nonché dall'Oberlandesgericht Koln (Ger
mania). Secondo questi due giudici, perché sussista una respon sabilità amministrativa ai sensi dell'art. 839 del BGB, in combi
nato disposto con l'art. 34 del GG, occorre una violazione di
«obblighi impostigli dal proprio ufficio nei confronti di un ter zo», ossia un obbligo esistente in ogni caso verso la parte che ha
subito il danno. Essi hanno dichiarato che tale non era il caso
per quanto riguarda il Bundesaufsichtsamt, il quale svolge i
compiti ad esso affidati solo nell'interesse pubblico, in applica zione dell'art. 6, n. 4, del KWG.
18. - Paul e a. hanno proposto allora ricorso per cassazione
(«Revision») dinanzi al Bundesgerichthof ed hanno chiesto che
la Bundesrepublik Deutschland fosse condannata al risarci
mento dei danni per violazione del diritto comunitario.
19. - Il Bundesgerichthof osserva, da un lato, che Paul e a.
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
non hanno indicato con precisione le misure di controllo che sa
rebbero state necessarie ma che non sono state adottate da parte del Bundesaufsichtsamt. D'altro canto, esso sottolinea che la
Bundesrepublik Deutschland non ha contestato esplicitamente l'addebito di un inadempimento del Bundesaufsichtsamt, ma ha
soltanto negato una responsabilità dato che questa autorità eser
cita i suoi compiti solo nell'interesse pubblico. In tale contesto, il Bundesgerichtshof ritiene che, ai fini dell'esame del ricorso
per cassazione, occorra basarsi sulla premessa secondo cui il
Bundesaufsichtsamt non ha attuato le necessarie misure di con
trollo o lo ha fatto troppo tardi e Paul e a. hanno quindi subito
un danno che supera l'importo che è stato loro già concesso in
primo grado. 20. - Il Bundesgerichthof ritiene decisivo, per la valutazione
giuridica nel procedimento dinanzi ad esso pendente, accertare
se una norma quale quella che figura nell'art. 6, n. 4, del KWG
possa, in maniera non criticabile, limitare il coinvolgimento della responsabilità amministrativa del Bundesaufsichtsamt ri
conoscendogli obblighi amministrativi solo nell'interesse pub blico — nel qual caso i giudici precedentemente intervenuti
avrebbero giustamente respinto una responsabilità della Bun
desrepublik Deutschland ai sensi dell'art. 839 del BGB in com
binato disposto con l'art. 34 del GG —, o se questa disposizione debba essere disapplicata a causa del primato del diritto comu
nitario.
21. - Il Bundesgerichtshof chiarisce che, se la corte dovesse
dichiarare che la direttiva 94/19 o altre direttive nel settore degli enti creditizi concedono ai depositanti il diritto a che le autorità
competenti assicurino nel loro interesse misure di controllo,
l'art. 6, n. 4, del KWG sarebbe incompatibile con il diritto co
munitario.
22. - Il Bundesgerichtshof, per quanto riguarda le varie diret
tive di coordinamento in materia bancaria alle quali fa riferi
mento, fa presente che, nell'ambito del loro ricorso per cassa
zione, Paul e a. hanno sostenuto che dall'insieme delle dette di
rettive derivava che le misure di vigilanza bancaria avevano
come obiettivo la tutela dei depositanti. Queste direttive, perti nenti dal punto di vista del diritto della vigilanza bancaria, an
che se non contengono alcuna indicazione esplicita circa la tu
tela dei depositanti, farebbero parte di un sistema regolamentare
globale di vigilanza sulle banche la cui applicazione pratica, se
condo Paul e a., verrebbe esclusa se il Bundesaufsichtsamt, in
forza dell'art. 6, n. 4, della KWG, esercitasse la sua attività solo
nell'interesse pubblico. 23. - In tale contesto, il Bundesgerichtshof ha deciso di so
spendere il procedimento e di sottoporre alla corte le seguenti
questioni pregiudiziali: «1. a) Se le disposizioni di cui agli art. 3 e 7 della direttiva
(...) 94/19 conferiscano al depositante: — oltre al diritto di essere indennizzato in caso di indisponi
bilità del suo deposito fino a concorrenza dell'importo menzio
nato all'art. 7, n. 1, attraverso un sistema di garanzia dei depo
siti; — anche l'ulteriore diritto a che le autorità competenti attui
no le misure previste dall'art. 3, nn. 2-5, compresa, se necessa
ria, la revoca dell'autorizzazione rilasciata all'ente creditizio.
b) Qualora si accerti che al depositante spetti siffatto diritto,
se esso comprenda anche il diritto al risarcimento del danno do
vuto all'inadempimento delle autorità competenti in misura su
periore all'importo menzionato all'art. 7, n. 1, della direttiva
[94/19], 2. à) Se le disposizioni qui di seguito specificate delle diretti
ve sull'armonizzazione della normativa in materia di vigilanza creditizia — da sole o congiuntamente, ed eventualmente da
quale data — conferiscano ai risparmiatori e agli investitori di
ritti tali per cui le autorità competenti degli Stati membri abbia
no il dovere di attuare nell'interesse dei predetti soggetti le mi
sure di vigilanza loro attribuite dalle summenzionate direttive, e
siano tenute a rispondere in caso di loro inadempimento; ovvero se la direttiva [94/19] contenga una disciplina speciale
che regola in via tassativa tutte le ipotesi di indisponibilità dei
depositi: —
prima direttiva 77/780 (...), art. 6, n. 1; quarto e dodice
simo 'considerando';
Il Foro Italiano — 2005 — Parte IV-5.
— seconda direttiva 89/646, art. 3, 4-7, 10-17 e undicesimo
'considerando' ; — direttiva 89/299 (...), art. 7 in combinato disposto con gli
art. 2-6; — direttiva del parlamento europeo e del consiglio 29 giugno
1995 n. 95/26/Ce [che modifica le direttive 77/780/Cee e 89/646/Cee relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/Cee e
92/49/Cee relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva
93/22/Cee relativa ai servizi di investimento e la direttiva
85/611/Cee in materia di taluni organismi di investimento col
lettivo in valori mobiliari (OICVM) al fine di rafforzare la vi
gilanza prudenziale] (G.U. L 168, pag. 7), quindicesimo 'consi derando'.
b) Se le direttive — del consiglio 6 aprile 1992 n. 92/30/Cee, relativa alla vi
gilanza su base consolidata degli enti creditizi (G.U. L 110, pag.
52), undicesimo 'considerando'; — del consiglio 15 marzo 1993 n. 93/6/Cee, relativa all'ade
guatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti
creditizi (G.U. L 141, pag. 1), ottavo 'considerando'; — del consiglio 10 maggio 1993 n. 93/22/Cee, relativa ai
servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (G.U. L
140, pag. 27), secondo, quinto, ventinovesimo, trentaduesimo,
quarantunesimo e quarantaduesimo 'considerando', offrano un ausilio interpretativo per risolvere la questione so
pra esposta, prescindendo dal problema se per il resto esse con
tengano norme applicabili al caso in esame.
3) Nel caso in cui la corte dovesse riconoscere che dalle di
rettive sopra richiamate o da alcune di esse venga conferito ai
risparmiatori o agli investitori il diritto a che le autorità compe tenti abbiano il dovere di attuare misure di vigilanza nel loro
interesse, si pongono anche le seguenti questioni:
a) se, nell'ambito di un procedimento a carico dello Stato
membro, il diritto dei risparmiatori o degli investitori all'attua
zione nel loro interesse di misure di vigilanza sia direttamente
produttivo di effetti, motivo per cui le disposizioni nazionali
contrarie debbano essere disapplicate; o
b) se lo Stato membro, che non abbia rispettato tale diritto dei
risparmiatori o degli investitori in occasione dell'attuazione di
direttive, risponda solo secondo i principi dell'ordinamento co
munitario relativi alla responsabilità degli Stati;
c) se, in quest'ultimo caso, lo Stato membro, non avendo ri
conosciuto il conferimento del diritto all'attuazione delle misure
di vigilanza, abbia violato in modo sufficientemente grave e
manifesto il diritto comunitario».
Sulle questioni pregiudiziali
24. - Benché in talune osservazioni presentate alla corte siano
stati sollevati dubbi circa la ricevibilità delle questioni pregiudi ziali, occorre constatare che, con la sua motivazione approfon dita richiamata ai punti 19-22 della presente sentenza, il Bun
desgerichtshof ha dimostrato perché l'interpretazione delle
norme comunitarie cui fa riferimento gli sembri necessaria per la decisione nella causa principale. Inoltre, il giudice nazionale
ha sufficientemente esposto il contesto di fatto e di diritto per consentire alla corte di fornirgli una soluzione utile e per confe
rire alle parti nella causa principale, agli Stati membri e alla
commissione, in particolare, la possibilità di presentare osserva
zioni ai sensi dell'art. 23 dello statuto della Corte di giustizia.
Sulla prima questione
25. - Con la prima questione, il Bundesgerichtshof chiede in
sostanza se la direttiva 94/19, in quanto si riferisce, nell'art. 3,
nn. 2-5, all'adozione di misure di vigilanza e ad un obbligo di revoca dell'autorizzazione concessa ad un ente creditizio, si op
ponga ad una norma nazionale secondo cui i compiti dell'auto
rità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo
nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto na
zionale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni
causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.
26. - A tal riguardo occorre ricordare che la direttiva 94/19
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PARTE QUARTA
mira a istituire, indipendentemente dalla localizzazione dei de
positi all'interno della Comunità, una tutela dei depositanti in
caso di indisponibilità dei depositi costituiti presso un ente cre
ditizio che fa parte di un sistema di garanzia dei depositi. 27. - Il diritto all'indennizzo dei depositanti in una tale situa
zione è disciplinato dalle disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 6, di
questa direttiva. Tale articolo stabilisce, al n. 1, l'importo mas
simo dell'indennizzo a cui un depositante può aver diritto sulla
base della direttiva, precisando, al n. 3 dello stesso articolo, che
gli Stati membri possono prevedere, nel loro diritto nazionale, una disciplina che offre ai depositanti una tutela più elevata o
più completa dei depositi. L'art. 7, n. 6, della direttiva 94/19
obbliga gli Stati membri a provvedere affinché il diritto all'in
dennizzo del depositante, quale definito in particolare ai nn. 1 e
3, possa costituire oggetto di un ricorso del depositante contro il
sistema di garanzia dei depositi. 28. - L'art. 3, nn. 2-5, della stessa direttiva prevede l'obbligo
per le autorità competenti, che hanno rilasciato l'autorizzazione
agli enti creditizi, di vigilare, in collaborazione con il sistema di
garanzia dei depositi, affinché i detti enti creditizi adempiano ai
loro obblighi in quanto membri del sistema di garanzia dei de
positi e di adottare, eventualmente, alle condizioni precisate al
n. 5, una decisione di revoca dell'autorizzazione dell'ente cre
ditizio di cui trattasi. 29. - L'art. 3, nn. 2-5, della direttiva 94/19 ha come obiettivo
di garantire ai depositanti che l'ente creditizio presso il quale essi effettuano il loro deposito fa parte di un sistema di garanzie dei depositi, di modo che sia salvaguardato il loro diritto ad es
sere indennizzati in caso di indisponibilità del loro deposito conformemente alle norme previste dalla detta direttiva e più in
particolare all'art. 7. Queste disposizioni servono pertanto solo
all'istituzione e al buon funzionamento del sistema di garanzia dei depositi quale previsto dalla direttiva 94/19.
30. - Stando così le cose, e come hanno rilevato i governi che
hanno presentato osservazioni dinanzi alla corte nonché la
commissione, in quanto è garantito l'indennizzo dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi come previsto dalla
direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non attribuisce
ai depositanti un diritto a che le autorità competenti assicurino
nel loro interesse le misure di vigilanza. 31. - Questa interpretazione della direttiva 94/19 è corrobo
rata dal suo ventiquattresimo 'considerando', il quale esclude
che questa possa avere per effetto di comportare la responsabi lità degli Stati membri o delle loro autorità competenti nei con
fronti dei depositanti, in quanto essi hanno assicurato l'inden
nizzo o la tutela dei depositanti alle condizioni da essa definite.
32. - Occorre quindi risolvere la prima questione nel senso
che, se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti
previsto dalla direttiva 94/19, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere interpretato nel senso che si oppone ad una nor ma nazionale secondo cui i compiti dell'autorità nazionale di
vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nell'interesse pub blico, cosa che esclude secondo il diritto nazionale che i singoli
possano chiedere il risarcimento dei danni causati da una vigi lanza carente da parte di tale autorità.
Sulla seconda questione
33. - Con la seconda questione, il Bundesgerichtshof intende
in sostanza accertare se le direttive 77/780, 89/299 e 89/646, in
quanto contengono norme relative alla vigilanza sugli enti cre
ditizi, si oppongano ad una norma nazionale secondo cui i com
piti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono
svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il
diritto nazionale che i singoli possano chiedere il risarcimento
dei danni causati da una vigilanza carente da parte di tale auto
rità. 34. - A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le diret
tive 77/780, 89/299 e 89/646 sono state raggruppate nell'ambito
della direttiva del parlamento europeo e del consiglio 20 marzo
2000 n. 2000/12/Ce, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio (G.U. L 126, pag. 1), avendo il legis latore comunitario proceduto alla loro codificazione, tenuto
conto del fatto che esse sono state modificate più volte e in ma
niera sostanziale.
Il Foro Italiano — 2005.
35. - Queste tre direttive sono state adottate in forza del
l'art. 57, n. 2, del trattato Ce (divenuto, in seguito a modifica, art. 47, n. 2, Ce) in base al quale, al fine di agevolare l'accesso
alle attività non salariate e l'esercizio di queste, il consiglio sta
bilisce le direttive intese al coordinamento delle disposizioni le
gislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri
relative all'accesso e all'esercizio suddetti.
36. - Dal primo 'considerando' della direttiva 89/246, come
riportato al quarto 'considerando' della direttiva 2000/12, risulta
che l'armonizzazione che essa introduce costituisce lo stru
mento essenziale per la realizzazione per il mercato interno
sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.
37. - Dal quarto 'considerando' della direttiva 89/646, come
riportato al settimo 'considerando' della direttiva 2000/12, ri
sulta che l'impostazione adottata dal legislatore nel settore degli enti creditizi consiste nella realizzazione dell'armonizzazione
essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un recipro co riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo
prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione
valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del
controllo da parte dello Stato membro di origine. 38. - In alcuni 'considerando' delle direttive cui si fa riferi
mento nella seconda questione, lett. a) e b), si afferma in gene rale che l'armonizzazione prevista ha tra gli altri obiettivi quello della tutela dei depositanti.
39. - Inoltre, le direttive 77/780, 89/229 e 89/646 impongono alle autorità nazionali taluni obblighi di vigilanza nei confronti
degli enti creditizi. 40. - Ora, contrariamente a quanto fanno valere Paul e a., né
dall'esistenza di tali obblighi né dal fatto che tra gli obiettivi
delle dette direttive figura anche quello della tutela dei deposi tanti deriva necessariamente che queste direttive mirano a creare
diritti a favore dei depositanti in caso di indisponibilità dei loro
depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità
nazionali competenti. 41. - A tal riguardo occorre innanzi tutto rilevare che le diret
tive 77/780, 89/299 e 89/646 non contengono alcuna norma
esplicita che conceda tali diritti ai depositanti. 42. - Inoltre, l'armonizzazione prevista dalle direttive 77/780,
89/299 e 89/646, che si basa sull'art. 57, n. 2 del trattato, si li
mita a quanto è essenziale, necessario e sufficiente per pervenire al reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di
controllo prudenziale il quale consente il rilascio di un'unica
autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del
principio del controllo da parte dello Stato membro di origine. 43. - Ora, il coordinamento delle norme nazionali relative alle
responsabilità delle autorità nazionali nei confronti dei deposi tanti in caso di vigilanza carente non sembra necessario per per venire ai risultati descritti al punto precedente.
44. - Per il resto, analogamente al diritto tedesco, in un certo
numero di Stati membri è escluso che le autorità nazionali di vi
gilanza sugli enti creditizi possano, in caso di vigilanza carente, essere responsabili nei confronti dei singoli. Si è sostenuto in
particolare che questa normativa è basata su considerazioni re
lative alla complessità della vigilanza bancaria, nell'ambito
della quale le autorità hanno l'obbligo di tutelare una pluralità di interessi, tra i quali più in particolare quello della stabilità del
sistema finanziario.
45. - Infine, con l'adozione della direttiva 94/19, il legislatore comunitario ha istituito una tutela minima dei depositanti in ca
so di indisponibilità dei loro depositi, che è garantita anche nei
casi in cui l'indisponibilità dei depositi potrebbe essere causata
da una vigilanza carente da parte delle autorità competenti. 46. - In tale situazione, si deve constatare, come hanno rile
vato gli Stati membri e la commissione che hanno presentato osservazioni dinanzi alla corte, che le direttive 77/780, 89/299 e
89/646 non possono essere interpretate nel senso che esse attri
buiscono ai depositanti diritti in caso di indisponibilità dei loro
deposti causata da una vigilanza carente da parte delle autorità
nazionali competenti. 47. - In considerazione di quanto precede, occorre risolvere la
seconda questione nel senso che le direttive 77/780, 89/299 e
89/646 non si oppongono ad una norma nazionale secondo la
quale i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
creditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che
esclude secondo il diritto nazionale che i singoli possano chie
dere il risarcimento dei danni causati da una vigilanza carente
da parte di tale autorità.
Sulla terza questione
48. - La terza questione, che è stata posta solo nel caso in cui
fosse data una soluzione positiva, o parzialmente positiva, alle
prime due questioni, riguarda un'eventuale sussistenza della re
sponsabilità dello Stato in forza dei principi del diritto comuni
tario in caso di vigilanza carente da parte delle autorità nazio
nali competenti. 49. - Dalla giurisprudenza deriva che la responsabilità dello
Stato per violazione di una norma di diritto comunitario sussiste
solo quando, in particolare, la norma giuridica violata sia preor dinata a conferire diritti ai singoli (v. sentenze 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du pècheur e Fac
tortame, Racc. pag. 1-1029, punto 51; Foro it., 1996, IV, 185; 8
ottobre 1996, cause riunite C-178/94, C-179/94 e da C-188/94 a
C-190/94, Dillenkofer e a., Racc. pag. 1-4845, punto 21; Foro
it., Rep. 1997, voce Unione europea, nn. 765, 1168, e 4 dicem
bre 2003, causa C-63/01, Evans, punto 83). 50. - Ora, dalle soluzioni date alle prime due questioni risulta
che le direttive 94/19, 77/80, 89/229 e 89/646 non attribuiscono
diritti ai depositanti in caso di indisponibilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali
competenti, se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depo sitanti previsto dalla direttiva 94/19.
51. - Stando così le cose, e per gli stessi motivi che sono alla
base delle dette soluzioni, non si può ritenere che le direttive
soprammenzionate conferiscano ai singoli, in caso di indisponi bilità dei loro depositi causata da una vigilanza carente da parte delle autorità nazionali competenti, diritti che possano far sussi
stere la responsabilità dello Stato in base al diritto comunitario.
Per questi motivi, la corte (seduta plenaria) dichiara:
1) Se ed in quanto è assicurato l'indennizzo dei depositanti
previsto dalla direttiva del parlamento europeo e del consiglio 30 maggio 1994 n. 94/19/Ce, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi, l'art. 3, nn. 2-5, di quest'ultima non può essere inter
pretato nel senso che si oppone ad una norma nazionale secondo
cui i compiti dell'autorità nazionale di vigilanza sugli enti cre
ditizi sono svolti solo nell'interesse pubblico, cosa che esclude
secondo il diritto nazionale che i singoli possano chiedere il ri
sarcimento dei danni causati da una vigilanza carente da parte di
tale autorità.
2) La prima direttiva del consiglio 12 dicembre 1977 n.
77/780/Cee, relativa al coordinamento delle disposizioni legis
lative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso al
l'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, la direttiva del
consiglio 17 aprile 1989 n. 89/299/Cee, concernente i fondi
propri degli enti creditizi, nonché la direttiva del consiglio 15
dicembre 1989 n. 89/646/Cee, relativa al coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguar danti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e
recante modifica della direttiva 77/780, non si oppongono ad
una norma nazionale secondo la quale i compiti dell'autorità
nazionale di vigilanza sugli enti creditizi sono svolti solo nel
l'interesse pubblico, cosa che esclude secondo il diritto nazio
nale che i singoli possano chiedere il risarcimento dei danni
causati da una vigilanza carente da parte di tale autorità.
Il Foro Italiano — 2005.
LEGISLAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA
(iottobre-dicembre 2004)
Disposizioni generali e comuni
Istituzioni e organi
Decisione del consiglio dell'11 ottobre 2004 n. 2004/701/Ce, Eura
tom, recante modifica del suo regolamento interno (G.U. 20 ottobre
2004, L 319, 15).
Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli af
fari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (G.U. 4
novembre 2004, C 270, 1). Decisione del consiglio del 2 novembre 2004 n. 2004/752/Ce, Eura
tom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione eu
ropea (G.U. 9 novembre 2004, L 333, 7). Versione codificata del regolamento interno del Cese (in vigore dal
24 ottobre 2004) n. 2004/788/Ce, Euratom (G.U. 24 novembre 2004, L
348, 27). Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugna
zioni (G.U. 8 dicembre 2004, L 361, 15).
Comunità europea
Circolazione merci
Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/919/Ce, relati
va alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente impli cazioni transfrontaliere (G.U. 30 dicembre 2004, L 389, 28).
Stabilimento e servizi
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre
2004 n. 2004/109/Ce, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica
la direttiva 2001/34/Ce (G.U. 31 dicembre 2004, L 390, 38).
Circolazione delle persone
Regolamento del consiglio del 26 ottobre 2004 n. 2007/2004/Ce, che
istituisce un'agenzia europea per la gestione della cooperazione opera tiva alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (G.U. 25 novembre 2004, L 349. 1 ).
Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2133/2004/Ce, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di
viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le di
sposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (G.U. 16 dicembre 2004, L 369, 59).
Direttiva del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2004/114/Ce, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (G.U. 23 dicembre 2004, L 375, 12).
Decisione del consiglio del 2 dicembre 2004 n. 2004/904/Ce, che
istituisce il fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (G.U. 28 dicembre 2004, L 381, 52).
Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2252/2004/Ce, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (G.U. 29 dicembre 2004, L 385, 1).
Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/927/Ce, che
assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trat
tato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'art. 251
di detto trattato (G.U. 31 dicembre 2004, L 396, 45).
Cooperazione giudiziaria in materia civile
Regolamento della commissione del 9 novembre 2004 n. 1937/2004/
Ce, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ce) 44/2001 del consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il ri
conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com
merciale (G.U. 10 novembre 2004, L 334, 3).
Disposizioni generali e comuni
Istituzioni e organi
Decisione del consiglio dell'11 ottobre 2004 n. 2004/701/Ce, Eura
tom, recante modifica del suo regolamento interno (G.U. 20 ottobre
2004, L 319, 15).
Regolamento della conferenza degli organismi specializzati negli af
fari comunitari ed europei dei parlamenti dell'Unione europea (G.U. 4
novembre 2004, C 270, 1). Decisione del consiglio del 2 novembre 2004 n. 2004/752/Ce, Eura
tom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione eu
ropea (G.U. 9 novembre 2004, L 333, 7). Versione codificata del regolamento interno del Cese (in vigore dal
24 ottobre 2004) n. 2004/788/Ce, Euratom (G.U. 24 novembre 2004, L
348, 27). Istruzioni pratiche alle parti relative ai ricorsi diretti e alle impugna
zioni (G.U. 8 dicembre 2004, L 361, 15).
Comunità europea
Circolazione merci
Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/919/Ce, relati
va alla lotta contro la criminalità connessa con veicoli e avente impli cazioni transfrontaliere (G.U. 30 dicembre 2004, L 389, 28).
Stabilimento e servizi
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio del 15 dicembre
2004 n. 2004/109/Ce, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica
la direttiva 2001/34/Ce (G.U. 31 dicembre 2004, L 390, 38).
Circolazione delle persone
Regolamento del consiglio del 26 ottobre 2004 n. 2007/2004/Ce, che
istituisce un'agenzia europea per la gestione della cooperazione opera tiva alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (G.U. 25 novembre 2004, L 349. 1 ).
Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2133/2004/Ce, che stabilisce l'obbligo, per le autorità competenti degli Stati membri, di procedere all'apposizione sistematica di timbri sui documenti di
viaggio dei cittadini di paesi terzi al momento dell'attraversamento
delle frontiere esterne degli Stati membri e che modifica a tal fine le di
sposizioni della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e del manuale comune (G.U. 16 dicembre 2004, L 369, 59).
Direttiva del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2004/114/Ce, relativa
alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di
studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato (G.U. 23 dicembre 2004, L 375, 12).
Decisione del consiglio del 2 dicembre 2004 n. 2004/904/Ce, che
istituisce il fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010 (G.U. 28 dicembre 2004, L 381, 52).
Regolamento del consiglio del 13 dicembre 2004 n. 2252/2004/Ce, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi
biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (G.U. 29 dicembre 2004, L 385, 1).
Decisione del consiglio del 22 dicembre 2004 n. 2004/927/Ce, che
assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza, del trat
tato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'art. 251
di detto trattato (G.U. 31 dicembre 2004, L 396, 45).
Cooperazione giudiziaria in materia civile
Regolamento della commissione del 9 novembre 2004 n. 1937/2004/
Ce, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (Ce) 44/2001 del consiglio, concernente la competenza giurisdizionale, il ri
conoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e com
merciale (G.U. 10 novembre 2004, L 334, 3).
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