sentenza 13 ottobre 1982 (cause riunite 213, 214 e 215/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv.gen. Verloren Van Themaat (concl. parz. diff.); Ditta Will e altri c. Bundesanstalt fürLandwirtschaftliche MarktordnungSource: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 10 (OTTOBRE 1983), pp. 309/310-315/316Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175270 .
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
risorse ittiche da applicarsi alle imbarcazioni battenti bandiera
spagnola, in quanto detti regolamenti hanno subordinato a deter minate condizioni l'esercizio della pesca da parte dei cittadini
spagnoli nella zona economica istituita col decreto francese 11
febbraio 1977 n. 77-130 (Journal Officici de la République fran
faise del 12 febbraio 1977, pag. 864).
2. - Tale questione è stata sollevata nell'ambito di procedimenti
penali a carico di taluni comandanti di pescherecci immatricolati
in Spagna, condannati al pagamento di ammende dal Tribunal de
grande istance di Lorient e da quello di Quimper per essere stati
sorpresi ad esercitare la pesca entro la zona economica francese
senza essere muniti di licenza di pesca.
3. - Gli imputati nelle cause principali sono stati sorpresi a
pescare nella zona compresa fra le 12 e le 200 miglia marine
dalle linee di base, in date diverse durante il periodo 14 gennaio 1980-14 febbraio 1981.
4. - I Tribunali di Lorient e di Quimper hanno condannato gli
imputati, in considerazione del fatto che essi non erano stati in
grado di esibire la licenza richiesta dai regolamenti comunitari e
che, stando cosi le cose, l'esercizio della pesca da parte loro
costituiva un reato contemplato e sanzionato dalla legge penale francese.
5. - Dinanzi alla corte d'appello, gli imputati hanno contestato
la validità dei regolamenti comunitari che subordinano l'esercizio
della pesca, da parte delle navi battenti bandiera spagnola, al
possesso di una licenza sostenendo che i loro diritti di pesca erano riconosciuti da accordi internazionali precedentemente sti
pulati fra la Francia e la Spagna.
6. - Per l'anno 1980, il Consiglio ha innanzitutto prorogato, fino
al 31 gennaio 1980, la validità delle licenze di pesca rilasciate in
applicazione del regolamento 12 giugno 1979 n. 1177, che dispone,
per il 1979, talune misure di conservazione e di gestione delle
risorse ittiche da applicare alle navi battenti bandiera della
Spagna (G. U. L 151, pag. 1); tale proroga risulta dal regolamento 18 dicembre 1979 n. 2897 (G. U. L 326, pag. 2). Nuovi provvedi menti provvisori di conservazione e di gestione da applicare alle
navi spagnole sono stati disposti, per l'anno 1980, dai regolamenti del Consiglio 3 marzo e 30 giugno 1980 nn. 541 e 1719
rispettivamente (G. U. L 60, pag. 1, e G. U. L 168, pag. 27).
7. - Per l'anno 1981, il Consiglio ha innanzitutto prorogato la
validità delle licenze di pesca per le navi spagnole rilasciate in
applicazione del regolamento n. 1719/80 fino al 31 gennaio 1981; tale proroga risulta dal regolamento 17 dicembre 1980 n. 3305
(G. U. L 344, pag. 33). Il regolamento 27 febbraio 1981 n. 554
(G. U. L 57, pag. 1) stabilisce nuovi provvedimenti provvisori di
conservazione e di gestione da applicare alle navi spagnole per il
periodo fino al 31 maggio 1981; tale regolamento è entrato in
vigore il 4 marzo 1981.
8. - I regolamenti summenzionati fanno parte di una serie di
regolamenti del Consiglio che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo 15 aprile 1980 sulla pesca fra la Comunità economica
europea e il governo della Spagna (G. U. C 263, pag. 1), hanno
stabilito norme provvisorie disposte per periodi di breve durata, che hanno assoggettato i pescatori spagnoli a quote di cattura.
9. - La corte ha già constatato, nella sentenza 8 dicembre 1981
(cause 180 e 266/80, Crujeiras Toma e Yurrita, Racc. pag. 2997) che tale regime provvisorio adottato dalla Comunità rientra
nell'ambito dei rapporti stabilitisi tra quest'ultima e la Spagna per risolvere i problemi inerenti ai provvedimenti di conservazione ed
all'estensione delle zone di pesca, e per garantire reciprocamente l'accesso dei pescatori alle acque che costituiscono oggetto di tali
provvedimenti e che tali rapporti si sono sostituiti al regime
precedentemente in vigore per queste zone, onde tener conto
dell'evoluzione generale del diritto internazionale nel campo della
pesca d'altura nonché della necessità, sempre più urgente, della
conservazione delle risorse biologiche del mare,
10. - Ne consegue che le disposizioni dei regolamenti di cui è
causa rientravano nell'ambito dell'attuazione progressiva di nuovi
rapporti tra la Comunità e la Spagna nel campo della pesca
marittima, che si sono sostituiti al regime di pesca d'altura
precedentemente in vigore. Di conseguenza, i pescatori spagnoli non possono richiamarsi ai preesistenti impegni internazionali tra
la Francia e la Spagna per opporsi all'applicazione dei regolamen ti provvisori adottati dalla Comunità, in caso di incompatibilità tra le due categorie di norme.
11. - L'esame della questione sottoposta non rivela quindi alcun
elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti n. 1177/79, n. 2897/79, n. 541/80, n. 1719/80, n. 3305/80 e n. 554/81. Le
norme di questi regolamenti sono opponibili ai cittadini spagnoli. (Omissis)
Per questi motivi, pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Corte d'appello di Rennes, con sentenza 3 dicembre 1981, dichiara:
L'esame della questione sollevata non ha messo in luce alcun elemento atto ad inficiare la validità dei regolamenti del Consiglio 15 giugno 1979 n. 1177 (G.U. L 151, pag. 1), 18 dicembre 1979 n. 2897 (G. U. L 326, pag. 2), 3 marzo 1980 n. 541 (G. U. L 60, pag. 1), 30 giugno 1980 n. 1719 (G.U. L 168, pag. 27), 17 dicembre 1980 n. 3505 (G. U. L 344, pag. 33) e 27 febbraio 1981 n. 554 (G. U. L 57, pag. 1). Le norme di questi regolamenti sono
opponibili ai cittadini spagnoli.
Ili (Omissis)
IV
(Omissis)
(Omissis) V
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 13 ottobre 1982 (cause riunite 213, 214 e 215/81); Pres. Mertens de Wilmars, Avv. gen. Verloren Van Themaat
(conci, parz. diff.); Ditta Will e altri c. Bundesanstalt fiir Landwirtschaftliche Marktordnung.
Comunità europee — CEE — Carne bovina — Importazione —
Contingente doganale comunitario — Provvedimenti nazionali di ripartizione — Criteri — Competenza degli Stati membri
(Trattato CEE, art. 177; reg. 27 giugno 1968 n. 805 CEE del
Consiglio, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina, art. 7; reg. 20 dicembre 1979 n. 2956 CEE del Consiglio, relativo all'apertura, alla ripartizio ne e alle modalità di gestione di un contingente doganale co munitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, art. 3).
Comunità europee — CEE — Carne bovina — Importazione —
Contingente doganale comunitario — Provvedimenti nazionali di ripartizione — Natura di aiuti — Esclusione (Trattato CEE, art. 92, 93, 94, 177; reg. 20 dicembre 1979 n. 2956 CEE del
Consiglio, art. 3).
L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979 n.
2956, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di
gestione di un contingente doganale comunitario di carne
bovina congelata della sottovoce 02.01 A II) b) della tariffa
doganale comune, va interpretato nel senso che un sistema di
gestione di una quota nazionale del contingente doganale co
munitario di carne bovina congelata che si basi su una pluralità di criteri per la determinazione delle varie categorie di operato ri interessati, non sopprime la parità di trattamento di tali
operatori purché sia applicato dagli Stati interessati « a tutti gli operatori stabiliti nel loro territorio ». (1)
Non costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento del
Consiglio 21 giugno 1968 n. 805 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina) il fatto che
uno Stato membro prenda in considerazione, in misura limitata, come criterio di ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario anche gli acquisti di carne bovina imma
gazzinata dagli enti di intervento; non è invece giustificato tener conto solo degli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento. (2)
(1-4) Cfr. Corte giust. 12 dicembre 1973, causa 131/73, Foro it., 1974, IV, 214; 23 gennaio 1980, causa 35/79, e 13 marzo 1980, causa
124/79, id., 1980, IV, 432, con nota di richiami. Nella prima sentenza, in particolare, si insiste sulla necessità del rispetto del principio della
parità di trattamento dei cittadini comunitari da parte delle autorità nazionali nella definizione del sistema di gestione dei contingenti doganali, principio ribadito dalla corte anche nella sentenza in causa
35/79 e ora nella sentenza in epigrafe, sia pur con le « varianti » di
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PARTE QUARTA
I provvedimenti adottati da uno Stato membro che si limitino alla
mera ripartizione di un contingente doganale comunitario, non
costituiscono un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse
statali ai sensi degli art. 92-94 del trattato CEE. (3) Non costituisce violazione del regolamento del Consiglio 20
dicembre 1979 n. 2956 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle importazioni o delle esportazioni di carne
bovina in altri Stati membri e delle esportazioni nei paesi terzi
nel procedere alla ripartizione della sua quota del contingente
doganale comunitario di carne bovina congelata. (4)
Diritto. — 1. - Con tre ordinanze 25 giugno 1981, pervenute in
cancelleria il 20 luglio 1981, il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia
ha sottoposto a questa corte, a norma dell'art. 177 del trattato
CEE, varie questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione del
l'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1979 n.
2956, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di
gestione di un contingente doganale comunitario di carne bovina
congelata della sottovoce 01.01 A II b) della tariffa doganale comune (G. U. L 336, pag. 3), e dell'art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio 17 giugno 1968 n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina (G. U. L 148,
pag. 24). Poiché le questioni sono formulate in modo identico
nelle tre ordinanze di rinvio, la corte, con ordinanza 16 settembre
1981, ha disposto la riunione delle tre cause ai fini del procedi mento e della sentenza.
2. - Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito di tre
liti tra il Bundesanstalt fiir Landwirtschaftliche Marktordnung
(ente federale per la disciplina dei mercati agricoli), e tre ditte
tedesche importatrici di carne bovina congelata da paesi terzi.
3. - Il regolamento n. 2956/79 apre, per l'anno 1980, un
contingente doganale comunitario di carne bovina congelata, il
cui volume complessivo espresso in carne disossata, è fissato in
50.000 tonnellate. L'art. 2 del suddetto regolamento ripartisce tale
volume tra gli Stati membri, assegnando alla repubblica federale
di Germania una quota di 9.660 tonnellate.
4. - Nella repubblica federale di Germania, mentre la legisla zione in vigore fino al 1979 aveva riservato l'accesso alle quote nazionali dei contingenti aperti dai regolamenti comunitari quasi csclusivamente agli importatori abituali di carne bovina da paesi
terzi, il decreto del ministro delle finanze 19 dicembre 1979, con
il quale è stato istituito un nuovo sistema, ha stabilito per il
1980: a) che una parte della quota assegnata alla repubblica federale di Germania, pari al 75 % del quantitativo complessivo, viene suddivisa tra gli operatori economici in funzione delle
importazioni effettuate; di tale frazione l'85 % è riservato agli
importatori di carne proveniente da paesi terzi, ed il 15 % agli
importatori di carne proveniente dalla Comunità; b) che un'altra
parte, pari al 15 % del quantitativo complessivo, viene suddivisa
in funzione delle esportazioni tanto all'interno quanto all'esterno
del mercato comune; c) che l'ultima parte, pari al 10 % del
quantitativo complessivo della quota assegnata alla repubblica federale di Germania, viene ripartita in funzione degli acquisti di carne bovina presso l'ente d'intervento tedesco; d) che gli anni di riferimento sono in ciascun caso il 1977, il 1978 ed il 1979.
5. - Le ditte Will, Trawako e Gedelfi, che, come importatrici abituali di carne bovina congelata da paesi terzi, avevano parteci pato negli anni precedenti alla ripartizione della quota del
contingente assegnata alla repubblica federale di Germania, otte
nevano, in seguito all'entrata in vigore del nuovo sistema, una
quota inferiore a quella loro attribuita in precedenza, poiché il numero dei partecipanti alla suddetta ripartizione era aumentato. Ciascuna di esse, considerando il nuovo sistema in contrasto con il diritto comunitario, esperiva un'azione dinanzi al Verwaltun
cui ai cpv. 11-13 della motivazione. Ancora nella prima delle richiama te sentenze, ma soprattutto nella seconda, si trovano enunciati, nei termini ora confermati dalla corte, i criteri di delimitazione del potere delegato agli Stati membri in materia di adozione di provvedimenti per Ja gestione dei contingenti doganali. E sempre nella sentenza in causa 35/79 si rinviene l'ampia interpretazione della nozione di « operatori interessati » di cui al reg. 2861/77 e ai successivi regolamenti.
Nulla in termini per quanto concerne la terza massima. 'In materia di aiuti degli Stati, v., da ultimo, Corte giust. 24 gennaio 1978, causa 82/77, id., 1978, IV, 340; 12 ottobre 1978, causa 156/77, id., 1979, IV, 278, con note di richiami; 13 marzo 1979, causa 91/78, id., 1981, IV, 289, con nota di A. Tizzano; 24 aprile 1980, causa 72/79, Raccolta, 1980, 1411; 21 maggio 1980, causa 73/79, ibid., 1533; 17 settembre 1980, causa 730/79, ibid., 2671; 10 luglio 1980, causa 826/79, Foro it., 1981, IV, 117, con nota di A. Tizzano.
gsgericht di Francoforte sul Meno, per ottenere il rilascio di
certificati contingentali per un quantitativo superiore a quello
assegnatole. Il Verwaltungsgerichtshof dell'Assia, adito in sede di
appello a seguito della reiezione delle domande proposte in primo
grado, ha sottoposto alla corte le seguenti questioni pregiudiziali: « 1. Se l'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 20
dicembre 1979 n. 2956, relativo all'apertura, alla ripartizione ed
alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario
di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della
tariffa doganale comune (anno 1980) (G. U. delle Comunità eu
ropee L 336 del 29 dicembre 1979, pag. 3) vada interpreta to nel senso che esso deroga alla parità di trattamento de
gli operatori stabiliti nei vari Stati membri delle Comunità
europee, in quanto si tratta della ripartizione da parte dei singoli Stati membri delle quote del contingente doganale per il 1980 di carne bovina congelata.
2. Se l'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27
giugno 1968 n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati
per la carne bovina (G. U. delle Comunità europee L 148, pag. 24) vada interpretato nel senso che la parità di trattamento
generale di tutti coloro che acquistano merci dagli enti nazionali d'intervento è garantita fino alla liquidazione dei singoli negozi. Ovvero questa disposizione consente che agli acquirenti di merci d'intervento in un singolo Stato membro vengano in seguito attribuiti i vantaggi — mediante la partecipazione ad un contin
gente doganale comunitario — che non spettano alla stessa
categoria di acquirenti in un altro Stato membro.
3. Se sia compatibile col regolamento (CEE) n. 2956/79 — in
particolare sotto il profilo degli aiuti concessi dagli Stati — il fatto che venga attribuita un'aliquota del contingente doganale comunitario di carne bovina congelata per il 1980 ad importatori tedeschi i quali hanno importato carne bovina da Stati membri delle Comunità europee nonché ad esportatori tedeschi, in partico lare a quelli che hanno esportato carne bovina in paesi membri
delle Comunità europee. 4. Se si debba considerare « operatore interessato » ai sensi
dell'art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) n. 2956/79 anche chi
acquisti carne bovina in uno Stato membro e la venda all'este
ro ».
Sulla prima questione. — 6. - La prima questione mira a
stabilire se l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79, in quanto obbliga gli Stati membri a garantire il libero accesso alle quote loro assegnate solo agli operatori interessati « stabiliti sul loro
territorio », deroghi alla parità di trattamento degli operatori economici stabiliti nei vari Stati membri della Comunità poiché determinerebbe una disparità tra gli operatori stabiliti in uno
Stato membro, i quali hanno accesso alla quota del contingente
assegnato a tale Stato, e quelli stabiliti negli altri Stati membri, i
quali non possono partecipare a tale ripartizione.
7. - L'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79, dispone che «gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a
tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero
accesso alle aliquote [del contingente doganale comunitario di carne bovina] che sono loro assegnate ». Il quarto considerando del suddetto regolamento precisa che, trattandosi di un contingen te doganale di volume relativamente poco elevato, sembra possibi le, senza con ciò derogare alla sua natura comunitaria, procedere nel caso specifico ad un'unica ripartizione tra gli Stati membri e « lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di
gestione delle proprie aliquote in modo da assicurare una riparti zione adeguata da un punto di vista economico ».
8. - Si deve ricordare, in primo luogo, che nel 1962 la Comunità si è impegnata, nell'ambito dell'accordo generale sulle
tariffe doganali e sul commercio (GATT) a procedere ogni anno
all'apertura di un contingente doganale comunitario di carne
bovina congelata proveniente da paesi terzi, che dal 1980 è stato fissato in 50.000 tonnellate. Tali contingenti sono aperti ogni anno
mediante un regolamento del Consiglio, il quale li ripartisce tra
gli Stati membri lasciando alle autorità nazionali, con disposizioni che si ripetono pressocché identiche, la gestione delle quote ad essi attribuite.
Nelle sentenze 12 dicembre 1973 (causa 131/73, Grosoli, Race,
pag. 1555; Foro it., 1974, IV, 214) e 23 gennaio 1980 (causa 35/79, Grosoli, Race. pag. 177; Foro it., 1980, IV, 432), la corte ha già avuto modo di dichiarare che, pur essendo la gestione delle quote affidata agli Stati membri, che devono provvedere alla loro ripartizione secondo le proprie disposizioni amministrative, il
rinvio, contenuto nei regolamenti comunitari, a queste disposizioni è necessariamente limitato alle norme tecnico-procedurali volte a
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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA
garantire l'osservanza dei limiti globali del contingente e la parità di trattamento dei beneficiari.
10. - Quest'interpretazione, che determina i limiti del potere
delegato agli Stati membri in materia di adozione di provvedi menti per la gestione dei contingenti, va estesa al regolamento n.
2956/79, che ha aperto il contingente doganale per il 1980 con le
abituali disposizioni relative alla gestione delle quote da parte
degli Stati membri.
11. - Nel risolvere le questioni sollevate dal Verwaltungsgerich tshof dell'Assia si deve pertanto tener conto di quanto sopra
esposto. Certo, eccede i limiti del potere di gestione dello Stato
membro il fatto che questo imponga condizioni di uso che mirino
al raggiungimento di scopi politico-economici non contemplati dalle norme adottate in sede comunitaria; tuttavia né la lettera o
la ratio del regolamento n. 2956/79, né il carattere comunitario
del contingente doganale in questione vietano ad uno Stato
membro di disciplinare, nell'ambito del proprio potere di gestione, l'accesso degli operatori interessati alla quota attribuitagli. Nelle
condizioni specifiche del mercato della carne -bovina congelata nel
territorio di uno Stato membro può rivelarsi utile, se non
necessario, ai fini della gestione razionale della quota nazionale,
definire le varie categorie di operatori interessati e stabilire in
anticipo il quantitativo globale di cui ciascuna di queste categorie
potrà fruire.
12. - Siffatto sistema di gestione, come la corte ha precisa nella
summenzionata sentenza 23 gennaio 1980, non eccede i limiti del
potere conferito in materia allo Stato membro interessato purché non precluda a taluni operatori interessati l'accesso alla quota di
contingente attribuita a questo Stato e purché le varie categorie
di operatori e i quantitativi complessivi ai quali queste hanno
accesso non vengano fissati in modo arbitrario. Lo Stato membro
interessato può essere costretto, per soddisfare queste condizioni, a ricorrere ad una pluralità di criteri.
13. - Tali criteri, intesi a garantire una ripartizione « adeguata
da un punto di vista economico », possono variare da uno Stato
all'altro in funzione della specifica situazione economica naziona
le. Ne consegue che il divieto di qualsiasi discriminazione tra
operatori della Comunità, poiché può valere solo per situazioni
analoghe, si riferisce nel caso di specie esclusivamente agli
operatori interessati « stabiliti » nel territorio dello Stato membro
che ha scelto tale sistema di gestione.
14. - Bisogna quindi risolvere la prima questione come segue:
l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 2956/79 va interpretato nel senso
che un sistema di gestione di una quota nazionale del contingente
doganale comunitario di carne bovina congelata che si basi su
una pluralità di criteri per la determinazione delle varie categorie
di operatori interessati, non sopprime la parità di trattamento di
tali operatori purché sia applicato dagli Stati interessati « a tutti
gli operatori stabiliti nel loro territorio ».
Sulla seconda questione. — 15. - L'art. 7, n. 1, del regolamento
del Consiglio 27 giugno 1968 n. 805, cui si riferisce la seconda
questione sollevata dal giudice a quo, stabilisce che « lo smercio
dei prodotti acquistati dagli organismi d'intervento ... è effettuato
a condizioni che permettano di evitare qualsiasi perturbazione del
mercato e di garantire l'uguaglianza di accesso alle merci e la
parità di trattamento degli acquirenti ». Le attrici nella causa
principale sostengono che il nuovo sistema adottato dalla repub
blica federale di Germania per la ripartizione della quota nazio
nale del contingente comunitario assegnatale viola tale disposizio
ne in quanto consente l'accesso al contingente — nella misura del
10% del quantitativo complessivo — agli acquirenti di carne
immagazzinata dagli enti di intervento, e più precisamente a
coloro che acquistano presso l'ente d'intervento tedesco.
16. - In primo luogo, le attrici nella causa principale deducono
che questo sistema provoca una perturbazione del mercato in
quanto le imprese stabilite nella repubblica federale di Germania
che hanno acquistato carne proveniente dalle scorte d'intervento
ricavano dalla partecipazione al contingente doganale vantaggi
economici da cui sono escluse tutte le altre imprese stabilite nel
territorio di altri Stati membri.
17. - Questa tesi non può essere accolta. Infatti, la normativa
tedesca sulla ripartizione della quota nazionale del contingente
non provoca perturbazioni di mercato; al contrario, ampliando
l'accesso al contingente, essa osta alla creazione di situazioni
privilegiate che sono, per l'appunto, atte a perturbare il mercato.
La parità di accesso alle merci d'intervento, in quanto tale, resta
del pari invariata. Per quanto riguarda il vantaggio ulteriore che
l'acquirente stabilito nella repubblica federale di Germania po
trebbe ricavare, rispetto ai suoi concorrenti stabiliti altrove, dalla
partecipazione al contingente, si tratta, anche in questo caso, di una necessaria conseguenza della struttura del sistema, che d'al tronde viene compensata da altri vantaggi di cui gli operatori stabiliti in altri Stati membri possono fruire in base ai sistemi di
ripartizione ivi adottati.
18. - In secondo luogo, le attrici nella causa principale sosten
gono che il sistema tedesco viola il principio della parità di trattamento degli operatori della Comunità in quanto la parteci pazione al contingente doganale è subordinata agli acquisti effet tuati unicamente presso l'ente d'intervento tedesco.
19. - Al riguardo, bisogna osservare che, a norma del diritto
comunitario, gli acquisti e le vendite degli enti d'intervento per la carne bovina devono essere accessibili a tutti gli operatori della Comunità. Non sembra quindi lecito far dipendere un vantaggio economico connesso ad un contingente comunitario dagli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento, nel caso di
specie, l'ente d'intervento tedesco.
20. - Bisogna quindi risolvere la seconda questione nel senso che non costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento n.
805/68 il fatto che uno Stato membro prenda in considerazione, in misura limitata, come criterio di ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario anche gli acquisti di carne bovina immagazzinata dagli enti d'intervento; non è invece giu stificato tener conto solo degli acquisti effettuati presso un
determinato ente d'intervento.
Sulla terza questione. — 21. - Con la terza questione, il giudice a quo chiede in sostanza se, consentendo agli importatori tedeschi che hanno importato carne bovina da Stati membri ed agli
esportatori tedeschi che hanno esportato carne bovina in Stati
membri di partecipare al contingente, il sistema tedesco violi i
principi dell'organizzazione comune dei mercati, nonché il divieto di aiuti statali sancito dagli art. 92 ss. del trattato CEE.
22. - È più indicato trattare il problema della compatibilità del
sistema in discussione con l'organizzazione comune dei mercati
della carne bovina nell'ambito dell'esame della quarta questione sollevata dal giudice a quo. Per quanto riguarda l'asserita viola
zione del divieto di aiuti statali, bisogna constatare che gli art.
92-94 del trattato riguardano « gli aiuti concessi dagli Stati ovvero
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma ». Ora, il vantaggio economico che gli operatori economici ricavano dal partecipare alla ripartizione del contingente è concesso non mediante risorse
statali, ma risorse comunitarie, nelle quali rientra il prelievo non
riscosso. La nozione di « aiuto concesso mediante risorse statali », sebbene sia più ampia di quella di « aiuto statale », presuppone anch'essa che le risorse mediante le quali l'aiuto è concesso
appartengano allo Stato membro.
23. - L'eventuale erronea applicazione del diritto comunitario, anche sotto forma di erronea ripartizione di un contingente
doganale, può quindi essere valutata solo sotto l'aspetto della
violazione delle disposizioni pertinenti di tale diritto, e non può invece essere considerata come aiuto concesso da uno Stato o
mediante risorse statali.
24. - La terza questione va pertanto risolta nel senso che i
provvedimenti adottati da uno Stato membro, che si limitino alla
mera ripartizione di un contingente doganale comunitario, non
costituiscono un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse
statali ai sensi degli art. 92-94 del trattato CEE.
Sulla quarta questione. — 25. - Con la quarta questione il
giudice a quo vuole sapere in sostanza come si debba intendere la
nozione di «operatore interessato», di cui all'art. 3, n. 1, del
regolamento n. 2956/79, e se nella suddetta nozione rientrino gli
operatori che partecipano al commercio intracomunitario oppure
esportano fuori del mercato comune.
26. - La corte ha già sottolineato, nella summenzionata sentenza
23 gennaio 1980, che l'espressione « operatori interessati », figu
rante nel regolamento n. 2861/77 ed in tutti i successivi regola menti comunitari in materia « ha una portata più vasta della
nozione di importatori interessati, figurante nei regolamenti prece
denti », e che, se agli importatori abituali di carne bovina
congelata non può essere precluso l'accesso alla quota nazionale
del contingente, « essi non sono necessariamente i soli operatori economici interessati all'importazione di carne in regime agevola
to ».
27. - Infatti, l'interesse a partecipare alla ripartizione del
contingente sussiste per qualsiasi operatore che debba acquistare carne bovina all'ingrosso, vuoi per rivenderla come commerciante,
vuoi per utilizzarla in un'industria di trasformazione, vuoi per usarla direttamente. L'interesse contemplato dalla norma di cui
trattasi è quindi un interesse attuale.
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PARTE QUARTA
28. - Sebbene il fatto che in precedenza siano state effettuate
operazioni costituisca un valido indizio dell'effettivo interesse
dell'operatore e se ne debba tener conto tanto ai fini della
conservazione di correnti commerciali esistenti quanto per impedi re che la partecipazione al contingente si risolva in un'operazione di mera speculazione finanziaria, non la si può tuttavia considera
re come prova unica e sufficiente di tale interesse.
29. - In questo senso, includere gli esportatori di carne nel
novero dei beneficiari della ripartizione della quota tedesca del
contingente GATT non contrasta con il diritto comunitario, tanto
se si prendono in considerazione le imprese che esportano in
paesi terzi quanto se si tiene conto delle esportazioni in altri Stati
membri della Comunità. Queste considerazioni sono altrettanto
valide per quanto riguarda gli operatori che hanno importato carne bovina da Stati membri.
30. - Infatti, il nuovo sistema tedesco mira ad ampliare la
cerchia dei partecipanti al contingente e ad impedire che del
vantaggio economico fruiscano i soli importatori di carne bovina
proveniente da paesi terzi, il che non contrasta né con il
regolamento n. 2956/79 né con altre disposizioni di diritto
comunitario. Una più ampia distribuzione dei vantaggi connessi
alla partecipazione ad un contingente è infatti idonea a favorire
l'instaurarsi di uguali condizioni di concorrenza più che a falsare
la concorrenza nel mercato comune o all'esterno di esso.
31. - Bisogna quindi risolvere la quarta questione nel senso che
non costituisce violazione del regolamento del Consiglio n.
2956/79 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle
importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati
membri e delle esportazioni nei paesi terzi nel procedere alla
ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario
di carne bovina congelata. (Omissis) Per questi motivi, pronunciandosi sulle questioni sottopostele
dal Verwaltungsgerichtshof dell'Assia con ordinanze 25 giugno
1981, dichiara:
1. L'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 20 dicembre
1979 n. 2956, va interpretato nel senso che un sistema di gestione
di una quota nazionale del contingente doganale comunitario di
carne bovina congelata che si basi su una pluralità di criteri per la determinazione delle varie categorie di operatori interessati,
non sopprime la parità di trattamento di tali operatori purché sia
applicato dagli Stati interessati « a tutti gli operatori stabiliti nel
loro territorio ».
2. Non costituisce violazione dell'art. 7, n. 1, del regolamento
del Consiglio 27 giugno 1968 n. 805 il fatto che uno Stato
membro prenda in considerazione, in misura limitata, come
criterio di ripartizione della sua quota del contingente doganale
comunitario anche gli acquisti di carne bovina immagazzinata
dagli enti d'intervento. Non è invece giustificato tener conto solo
degli acquisti effettuati presso un determinato ente d'intervento.
3. I provvedimenti adottati da uno Stato membro che si
limitino alla mera ripartizione di un contingente doganale comuni
tario, non costituiscono un aiuto concesso da un Stato o mediante
risorse statali ai sensi degli art. 92-94 del trattato CEE.
4. Non costituisce violazione del regolamento del Consiglio n.
2956/79 il fatto che uno Stato membro tenga conto anche delle
importazioni o delle esportazioni di carne bovina in altri Stati
membri e delle esportazioni nei paesi terzi nel procedere alla
ripartizione della sua quota del contingente doganale comunitario
di carne bovina congelata.
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen
tenza 16 febbraio 1982 (causa 204/80); Pres. Mertens de
Wilmars, Avv. gen. Rozes (conci, conf.); Fédération natio
naie des producteurs de vins de table et vins de pays e altri
c. Vedel e altri.
Comunità europee — GEE — Aperitivi a base di vino — De
nominazione — Definizione comunitaria — Assenza — Appli cabilità delle legislazioni nazionali (Trattato CEE, art. 177;
reg. 28 aprile 1970 n. 816 CEE del Consiglio, relativo a dispo sizioni complementari in materia di organizzazione comune del
mercato vitivinicolo). Comunità europee — CEE — Aperitivi a base di vino — Norme
di qualità previste dalla legislazione di uno Stato membro —
Ammissibilità (Trattato CEE, art. 177; reg. 28 aprile 1970 n. 816 CEE del Consiglio).
La denominazione « aperitivi a base di vino » non costituisce
attualmente oggetto di una disciplina comunitaria che escluda
l'applicazione della legislazione nazionale degli Stati membri. (1) Il regolamento del Consiglio 28 aprile 1970 n. 816, relativo a
disposizioni complementari in materia di organizzazione comune
del mercato vitivinicolo, non osta a che una legislazione nazionale relativa alla preparazione degli aperitivi a base di
vino contenga una disposizione come quella cui si riferisce il
giudice nazionale (nella specie, disposizioni relative alla fissazione della gradazione alcoolica naturale minima dei vini da pasto utilizzabili nella fabbricazione di aperitivi a base di vino). (2).
Diritto. — 1. - Con sentenza 29 settembre 1980, pervenuta in
cancelleria il 20 ottobre successivo, il Tribunal correctionnel di
Montpellier ha sottoposto a questa corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, tre questioni pregiudiziali intese a metterlo in grado di valutare la compatibilità con l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo delle disposizioni della normativa francese che stabilisce prescrizioni minime relative alla percentuale di vino nella composizione dei prodotti denominati « aperitivi a base di vino » (in prosieguo: A B V), compresi nella voce doganale 22.06, e al titolo alcoolometrico di questo vino.
2. - Le suddette questioni sono state sollevate nell'ambito del
procedimento penale promosso a carico del presidente-direttore
(1-2) Non constano precedenti in termini. In generale, sul problema delle competenze residue degli Stati
membri, nei settori coperti da organizzazioni comuni di mercato, v. Daniele, Competenze comunitarie e competenze degli Stati membri, in Riv. dir. internaz. priv. e proc. 1982, 249, cui adde Corte giust. 17 gennaio 1980, cause riunite 95 e 96/79, Foro it., 1981, iIV, 251, con osservazioni di A. Tizzano, in tema di fissazione di prezzi per le carni bovine; 26 febbraio 1980, causa 94/79, ibid., 423, con nota di richiami, in tema di regimi nazionali di smercio per fiori e piante e, pili recen temente, 1° aprile 1982, cause riunite 141-143/81, Raccolta, 1982, 1299, sulla fissazione di norme d'igiene per le stalle destinate a bovini.
Interessante è il cpv. 11 della sentenza in epigrafe, circa la portata limitata delle definizioni contenute nella tariffa doganale comune, in relazione allo scopo perseguito da tale tariffa (classificazione doganale delle merci). A tale proposito può richiamarsi Corte giust. 5 febbraio 1981, causa 50/80, Foro it., Rep. 1981, voce Comunità europee, n. 272, in cui fu riconosciuto che la tariffa doganale comune, seppure non preveda e dunque vieti la riscossione di dazi doganali sulle sostanze stupefacenti importate in contrabbando, non pertanto limita i poteri degli Stati membri in materia di repressioni del traffico illecito di stupefacenti; in senso conforme, da ultimo, Corte giust. 26 ottobre 1982, causa 221/81 e causa 240/81, entrambe ancora inedite. Vanno ugualmente ricordate Corte giust. 24 aprile 1980, causa 65/79, ibid., n. 276 e 4 dicembre 1980, causa 54/80, ibid., n. 273, da cui si evince che il valore in dogana delle merci, accertato ai fini della riscossione dei dazi doganali, non vincola le autorità di uno Stato membro per quanto riguarda la repressione delle esportazioni illecite di capitali.
Un altro ordine di problemi, affrontato, sia pur brevemente, dall'av vocato generale ma del tutto ignorato dalla corte, risulta dall'accosta mento della soluzione accolta dalla sentenza in epigrafe con i risultati cui è pervenuta la giurisprudenza in materia di libera circolazione delle merci inaugurata da Corte giust. 20 febbraio 1979, causa 120/78, id., 1981, IV, 290, con osservazioni di A. Tizzano (per ulteriori richiami giurisprudenziali e di dottrina v. la nota di richiami a Corte giust. 17 giugno 1981, causa 113/80, id., 1982, IV, 428; 10 novembre 1982, causa 261/81, che sarà riportata in un prossimo fascicolo; cui adde Verloren Van Themaat, La libre circulation des marchandises après l'arrèt « Cassis de Dijon », in Cahiers de droit européen, 1982, 123, nonché le osservazioni di R. IPardolesi, in Foro it., 1982, IV, 413). In base a tale giurisprudenza una normativa come quella in esame nella sentenza qui riportata non potrebbe, probabilmente, essere fatta valere come motivo per impedire l'importazione di aperitivi provenienti da un altro Stato membro, qualora siano stati prodotti con il rispetto delle norme ivi vigenti in materia. Di conseguenza nel mercato francese potrebbero circolare due distinte categorie di aperitivi a base di vino, l'una costituita da prodotti nazionali obbligati al rispetto della legisla zione esaminata dalla corte e l'altra composta da prodotti importati sottratti, invece, a tale obbligo.
Di questo rischio di distorsione la corte non sembra disposta a farsi carico, rinviandone implicitamente l'eliminazione dell'adozione di norme armonizzate da parte delle istituzioni comunitarie: v., in questo senso, ma riguardo a distorsioni derivanti da un trattamento fiscale più favorevole dei prodotti importati rispetto a quelli nazionali, Corte giust. 13 marzo 1979, causa 86/78, id., 1981, IV, 290, con osservazioni di A. Tizzano. In dottrina Mortelmans, La discrimination à rebours et le droit communautaire, in Dir. scambi internaz., 1980, 1. Deve, comun que, riconoscersi che, fino a quando norme armonizzate non interver ranno ad eliminare distorsioni di tale tipo, la giurisprudenza innanzi richiamata e soluzioni come quella accolta dalla sentenza in epigrafe non risulteranno in perfetta sintonia tra di loro.
l. Daniele
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