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sezione VI; sentenza 27 gennaio 1997, causa C-463/93; Pres. Murray, Avv. gen. Ruiz-Jarrabo Coloner...

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sezione VI; sentenza 27 gennaio 1997, causa C-463/93; Pres. Murray, Avv. gen. Ruiz-Jarrabo Coloner (concl. conf.); Katholische Kirchengemeine St. Martin Elten c. Landwirtschaftskammer Rheinald e altri Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 3 (MARZO 1997), pp. 105/106-111/112 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191897 . Accessed: 28/06/2014 10:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.175 on Sat, 28 Jun 2014 10:06:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione VI; sentenza 27 gennaio 1997, causa C-463/93; Pres. Murray, Avv. gen. Ruiz-JarraboColoner (concl. conf.); Katholische Kirchengemeine St. Martin Elten c.Landwirtschaftskammer Rheinald e altriSource: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 3 (MARZO 1997), pp. 105/106-111/112Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191897 .

Accessed: 28/06/2014 10:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione VI; sentenza 27 gennaio 1997, causa C-463/93; Pres.

Murray, Avv. gen. Ruiz-Jarrabo Coloner (conci, conf.); Katholische Kirchengemeine St. Martin Elten c. Landwirt

schaftskammer Rheinald e altri.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; • a il a • 1 nni n a/"> mi. t-*_

Unione europea — Prelievo supplementare del latte — Calcolo

del quantitativo di riferimento — Quantitativo prodotto in

altro Stato membro — Ammissibilità.

Unione europea — Prelievo supplementare del latte — Scaden

za del contratto di affitto — Rinuncia dell'affittuario — Con

seguenze (Regolamento 31 marzo 1984 n. 856 Cee del consi

glio, che modifica il regolamento (Cee) n. 804/68, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e

dei prodotti lattiero-caseari; regolamento 31 marzo 1984 n.

857 Cee del consiglio, che fissa le norme generali per l'appli cazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento

(Cee) n. 804/68, nella versione di cui al regolamento (Cee) del consiglio 26 febbraio 1985 n. 590, che modifica il regola mento (Cee) n. 857/84; regolamento 3 giugno 1988 n. 1546

(Cee) della commissione, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regola mento (Cee) n. 804/68).

Il quantitativo di riferimento della produzione attribuito nel 1984

da uno Stato membro ad un produttore nell'ambito del regi me del prelievo supplementare sul latte di cui al regolamento

(Cee) del consiglio 31 marzo 1984 n. 856, come modificato ed integrato, è collegato all'insieme dei terreni di proprietà o condotti in affitto, gestiti dal produttore ai fini della pro duzione del latte, anche qualora una parte dei terreni sia si

tuata in altro Stato membro (nella specie, parte dei terreni

erano situati in Germania e parte nei Paesi Bassi). (1)

(1-2) 1. - La questione incidentale ai sensi dell'art. 177 del trattato

Ce, sull'interpretazione del regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984 n. 856, co me modificato ed integrato, è stata proposta con ordinanza 18 novem bre 1993, pervenuta il 13 dicembre successivo, del Verwaltungsgericht di Dusseldorf (Germania), con riferimento a terreni agricoli situati par te in Germania e parte nei Paesi Bassi, e già condotti in affitto.

A seguito del decesso dell'affittuario nel 1989, il quantitativo di rife rimento era stato trasferito dalla Landwirtschaftskammer ad una socie tà semplice fondata dall'erede dell'affittuario e dal sig. Derksen, inter veniente nella causa principale, al fine di gestire in comune i loro quan titativi di riferimento. Quindi, dopo lo scioglimento della società, derivante dalla risoluzione del contratto di affitto, al sig. Derksen era no stati trasferiti, su domanda dello stesso, in aggiunta ai suoi quantita tivi di riferimento, quelli detenuti dall'erede dopo avere acquistato i terreni appartenuti alla stessa società nonché i suoi quantitativi di rife rimento.

La proprietaria parrocchia Kirchengemeinde, a seguito della cessazio ne dell'affitto, e del trasferimento a suo vantaggio della utilizzazione dei terreni situati nei Paesi Bassi, chiedeva l'attribuzione dei quantitati vi di riferimento relativi a detti ultimi terreni.

La Landwirtschaftskammer respingeva la richiesta della parrocchia proprietaria, affermando che il quantitativo di riferimento della super ficie utilizzata è necessariamente limitato al territorio nazionale, per via

dell'attribuzione di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato

membro, e di cui il quantitativo di riferimento individuale fa parte; con la conseguenza che non è consentito collegare una quota di latte tedesca a terreni situati al di fuori della Germania.

La proprietaria adiva il Verwaltungsgerich di Dusseldorf, che espri mendo dubbi sulla legittimità del diniego della Landwirtschaftskammer,

sospendeva il procedimento e proponeva la questione pregiudiziale. L'odierna sentenza (in proseguo la sentenza) richiama Corte giust.

9 luglio 1992, causa C-236/90, Maier, in Foro it., Rep. 1995, voce Unione

europea, n. 974, secondo cui il principio del collegamento del quantita tivo di riferimento ai terreni risulta dall'art. 2 del regolamento 857/84, combinato con l'art. 12, lett. c) e d), dello stesso regolamento. Secondo il cit. art. 12, lett. c), il produttore è un imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, la cui

azienda è situata nel territorio geografico della Comunità. E l'art. 12, lett. d), dello stesso regolamento definisce come «azienda», il «com

plesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel terri

torio geografico della Comunità». Se la citata decisione, ha affermato la sentenza, ha riconosciuto al

l'affittuario, a differenza del locatore, la qualità di produttore, lo stes

so deve valere per un imprenditore agricolo quando produce il quanti tativo di latte consegnato nell'insieme dei terreni di sua proprietà e di

quelli presi in affitto, e gestisce egli stesso tali terreni in qualità di pro

prietario e, rispettivamente, in qualità di affittuario. È stata richiamata anche Corte giust. 13 luglio 1989, causa C-5/88,

Wachauf, id., Rep. 1990, voce Comunità europee, n. 428, e Riv. dir.

Il Foro Italiano — 1997 — Parte IV-6.

Alla scadenza del contratto di affitto il quantitativo di riferi mento della quota latte di cui al regolamento (Cee) del consi

glio 31 marzo 1984 n. 856, come modificato ed integrato, è attribuito al locatore quando l'ex affittuario non intende

continuare la produzione del latte. (2)

1. - Con ordinanza 18 novembre 1993, pervenuta in cancelle

ria il 13 dicembre successivo, il Verwaltungsgericht di Dussel

dorf ha sottoposto a questa corte, ai sensi dell'art. 177 del trat

tato Ce, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazio ne del regime del prelievo supplementare sul latte istituito dal

regolamento (Cee) del consiglio 31 marzo 1984 n. 856, che mo

difica il regolamento (Cee) n. 804/68, relativo all'organizzazio ne comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero

caseari (G.U. L 90, pag. 10), dal regolamento (Cee) del consi

glio 31 marzo 1984 n. 857, che fissa le norme generali per l'ap

plicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento

(Cee) n. 804/68 (G.U. L 90, pag. 13), nella versione di cui al

regolamento (Cee) del consiglio 26 febbraio 1985 n. 590, che

modifica il regolamento (Cee) n. 857/84 (G.U. L 68, pag. 1), nonché dal regolamento (Cee) della commissione 3 giugno 1988

n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo sup

plementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (Cee) n.

804/68 (G.U. L 139, pag. 12). 2. - Detta questione è stata sollevata nell'ambito di una con

troversia sorta, dopo la scadenza di un contratto di affitto, tra

la Katholische Kierchengemeinde St. Martinus Elten (in prosie

guo: la «Kirchengemeinde»), che è una parrocchia, e la Land

wirtschaftskammer Rheinland (in proseguo: la «Landwirtschaft

skammer»), a proposito del collegamento di un quantitativo di

riferimento a terreni presi in affitto tanto in Germania quanto nei Paesi Bassi.

agr., 1989, II, 273, con commento di Costato, secondo cui per il quan titativo di riferimento del regolamento 857/84 occorrono due requisiti, e cioè che le unità produttive siano gestite da un produttore — che venda latte o altri prodotti lattiero-caseari o che effettui consegne al

l'acquirente — e che le stesse unità siano situate nel territorio geografi co della Comunità.

Quindi la sentenza, aderendo a quanto sostenuto dalla commissione delle Comunità europee, ha ritenuto che il regime dei quantitativi di riferimento non osta a che una parte della unità produttiva sia situata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova la latteria cui il latte viene consegnato. Osservando che, d'altronde, tale principio ha trovato attuazione specifica nel caso in cui sia ceduta

parte di un'azienda, secondo il principio generale che il quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in proporzione dei terreni ce duti (Corte giust. 19 maggio 1993, causa C-81/91, Twijnstra, in Raccol

ta, 1993, I, 2455). La decisione adottata, si è affermato, non contrasta con la necessità

di garantire la conservazione della stabilità dell'attribuzione dei quanti tativi globali garantiti a ciascuno Stato membro, né, in particolare, con 10 scopo perseguito dal regime dei quantitativi di riferimento, di limita re la produzione comunitaria del latte. L'art. 5 quater, n. 3, del regola mento 804/68 stabilisce infatti che la somma dei quantitativi di riferi mento attribuiti ad uno Stato membro, non può superare il quantitati vo globale garantito allo stesso Stato membro. È stata richiamata Corte

giust. 14 luglio 1994, causa C-351/92, Graff, in Foro it., Rep. 1994, voce Unione europea, n. 1207, che ha affermato il seguente principio: la mancata considerazione, in occasione della fissazione dei quantitativi di riferimento, del latte prodotto da un'azienda rilevata e gestita insie me ad un'altra situata in un altro Stato membro, non è in contrasto con il principio della parità di trattamento e con l'art. 40, n. 3, 2°

comma, del trattato Cee, qualora la mancata considerazione altrimenti consentita dal diritto nazionale, e che risulterebbe nell'attribuzione di un quantitativo di riferimento più elevato, dipenda dalla gestione del l'azienda rilevata insieme all'altra che si trova in un altro Stato membro.

2. - La sentenza ha anche ritenuto, con riferimento alla fattispecie in esame, che alla scadenza del contratto di affitto il quantitativo di riferimento ritorna al locatore, allorquando l'ex affittuario non intenda continuare la produzione di latte.

Richiamando quanto osservato dall'avvocato generale nel paragrafo 26 delle sue conclusioni, la sentenza ha affermato che i quantitativi di riferimento di cui dispone l'affittuario tornano, in via di principio al proprietario quando l'affittuario lascia l'azienda, a meno che gli Sta ti membri non si avvalgano della facoltà loro conferita dall'art. 7, n.

4, del regolamento 857/84, nella versione di cui al regolamento 590/85, e dell'art. 7, punto 4, del regolamento 1546/88, secondo cui, in caso di vendita, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, 11 corrispondente quantitativo di riferimento, in via di principio, viene trasferito totalmente o in parte all'acquirente. La questione era stata affrontata anche dalla richiamata decisione Wachauf, secondo la quale la normativa comunitaria lascia alle autorità nazionali, al termine del rap

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PARTE QUARTA

3. - La Kierchengemeinde, secondo le proprie dichiarazioni, è proprietaria di terreni di una superficie foraggiera netta di circa 23,7 ha. La parte più vasta, circa 17,7 ha, si trova nei

Paesi Bassi, e l'altra parte in Germania. L'insieme dei terreni

è affittato da molto tempo. L'affittuario, a sua volta proprieta rio di un'azienda di circa 1,7 ha situata in Germania, ha utiliz zato tali terreni per produrre latte che ha consegnato ad una letteria tedesca.

4. - Al fine di limitare la produzione di latte e latticini nella

Comunità, il regolamento n. 856/84 ha iserito nel regolamento

(Cee) del consiglio 27 giugno 1968 n. 804, relativo all'organiz zazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (G.U. L 148, pag. 13), l'art. 5 luater, che pre vede un prelievo supplementare nel caso in cui i quantitativi di latte prodotti superino un quantitativo di riferimento da de terminarsi. Secodo la formula A di tale regime, per la quale

porto di affitto, la possibilità di conservare, in tutto o in parte, la quo ta di produzione all'affittuario qualora questi intenda continuare la pro duzione, o di indennizzare lo stesso affittuario che si impegni ad abban donare definitivamente la produzione.

Nel caso di specie, ha osservato la sentenza, la questione se si sia fatto uso, a favore dell'affittuario uscente, della facoltà conferita dal l'art. 7, n. 4, del regolamento 857/84, come modificato, è irrilevante, riguardando tale norma solo il caso in cui l'affittuario intenda conti nuare la produzione di latte; dal fascicolo di causa era risultato che l'erede, dopo la vendita della sua azienda, non intendeva continuare la produzione del latte.

Sulla cessione delle quote latte nell'ordinamento italiano, v., per tut ti, Germano, in Dir. e giur. agr. e ambiente, 1995, 607 e Costato, Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario, Padova, 1994, 474 ss.

3. - Va ricordato che in materia di quote latte si è pronunciata Corte giust. 5 dicembre 1996, causa C-69/95, Repubblica italiana c. Commis sione delle Comunità europee, in questo fascicolo, IV, 120.

La commissione delle Comunità europee, nel determinare il totale delle spese per l'esercizio finanziario 1991 imputabili al Feaog, aveva escluso la somma di lire 103.161.483.560, corrispondente alla spesa sop portata dall'Italia per l'acquisto di quote latte nell'ambito di un pro gramma di ristrutturazione della produzione. La decisione anzidetta ha

respinto il ricorso del governo italiano, perché i quantitativi di riferi mento acquistati non erano stati assegnati ai produttori di aziende di piccole dimensioni, con una produzione inferiore a 60.000 kg, o 100.000

kg nelle zone di montagna, come previsto dall'art. 3 quater del regola mento 857/84. Dalla decisione è emerso che una missione comunitaria svoltasi nel mese di maggio del 1991, aveva accertato la violazione ita liana del «regime delle quote latte in modo sistematico», con la conse guente condanna dell'Italia da parte degli organi comunitari al paga mento di una penalità di 3.500 miliardi di lire (che sta pagando lo Stato).

Per porre riparo alla sistematica violazione della normativa comuni taria delle quote latte, è stata emanata la 1. 24 febbraio 1995 n. 46, ma questa legge, su ricorso delle regioni Lombardia e Veneto, è stata ritenuta incostituzionale nella parte in cui non prevedeva il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali

spettanti ai produttori di latte (Corte cost. 28 dicembre 1995, n. 520, Foro it., 1996, I, 1543, con nota di D. Bellantuono).

A seguito della ritenuta incostituzionalità, l'Aima ha rifatto i bolletti ni per l'annata 1995/1996, con l'indicazione delle quote individuali e del «prelievo supplementare» dovuto, irrogando ai produttori una pe nalità di 370 miliardi di lire; e tali bollettini sono stati inviati ben dopo la scadenza dell'annata agraria, fissata al 31 marzo 1996.

Vi è stata una vera e propria sollevazione degli allevatori, con ricorsi ai giudici ordinari ed amministrativi per la sospensione del pagamento della penalità di 370 miliardi di lire.

È stata emanata la 1. 20 dicembre 1996 n. 642, preceduta da vari decreti legge, con la quale è stato confermato il pagamento del «prelie vo supplementare» per l'annata agraria 1995/1996, con facilitazioni di pagamento, ed attribuendo all'Aima il compito di provvedere alla com pensazione nazionale delle quote per l'annata 1995/1996 e per il futuro, mentre in precedenza tale compensazione avveniva nell'ambito regionale.

Tutto è tornato in discussione, avendo la regione Friuli-Venezia Giu lia proposto ricorso alla Corte costituzionale, depositato in cancelleria in data 24 gennaio 1997 (G.U., la s.s., n. 6 del 5 febbraio 1997), nei confronti della nuova normativa, in riferimento agli art. 3 e 77 Cost, per i decreti legge che hanno preceduto la legge di conversione, con particolare riferimento alla retroattività delle disposizioni sulla compen sazione a livello nazionale per l'annata 1995/1996 ed anche per il futu ro; agli art. 4, n. 2, e 8 statuto di autonomia (approvato con 1. cost. 31 gennaio 1961 n. 1) per violazione della competenza in materia di agricoltura, e sotto il profilo più specifico della leale collaborazione tra Stato e regione.

Dal ricordato ricorso alla Corte costituzionale, emerge il pesante im patto economico della nuova normativa sulla compensazione delle quo te latte: per il Friuli-Venezia Giulia, secondo la vecchia normativa il «prelievo supplementare» era di lire 882.000.000, mentre secondo la nuova normativa ammonta a lire 8.200.000.000. [D. Bellantuono]

Il Foro Italiano — 1997.

la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi hanno optato, il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare è, in linea di principio, pari al quantitativo di latte consegnato durante l'anno di riferimento dal produttore. La Repubblica federale di Germania ha scelto il 1983 come an

no di riferimento.

5. - L'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n. 804/68 dispone: «La somma dei quantitativi di riferimento (. . .) non può supe rare un quantitativo globale garantito pari alla somma dei quan titativi di latte consegnati ad imprese dedite al trattamento o

alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari in ciascuno degli Stati membri durante l'anno civile 1981, au mentati dell' 1%».

6. - Nel 1984 la Landwirtschaftskammer ha attribuito al pre detto affittuario un quantitativo di riferimento. Calcolato sulla base della totalità della produzione di latte dell'interessato du

rante l'anno di riferimento, tale quantitativo ammontava allo

ra, a 182.000 kg. 7. - A seguito del decesso dell'affittuario nel 1989, il qualita

tivo di riferimento fissato, previa correzione, in 191 004 kg, veniva inizialmente trasferito dalla Landwirtschaftskammer a una

società semplice fondata dall'erede dell'affittuario e dal sig. Derk

sen, interveniente nella causa principale, al fine di gestire in comune i loro quantitativi di riferimento. Indi, dopo lo sciogli mento della società, il 15 novembre 1990, derivante dalla risolu zione del contratto di affitto, al sig. Derksen sono stati trasferi

ti, su domanda 13 dicembre 1990, in aggiunta ai suoi quantita tivi di riferimento, quelli detenuti dall'erede dopo aver acquistato i terreni appartenenti a quest'ultima nonché i suoi quantitativi di riferimento.

8. - Il 5 dicembre 1991 la Kierchengemeinde chiedeva, per quanto riguarda i terreni situati nei Paesi Bassi, il rilascio di

un'attestazione ai sensi dell'art. 9, n. 2, punto 3, del regola mento vertente sui quantitativi di latte garantiti (Milch

Garantiemengen-Verordnung) nella quale si certificasse che, al la risoluzione del rapporto di affitto di fondi rustici e a seguito del trasferimento a suo vantaggio dell'utilizzazione delle super fici agricole situate nei Paesi Bassi, le sarebbero stati attribuiti i quantitativi di riferimento.

9. - Tale domanda veniva respinta dalla Landwirtschaftskam mer con la motivazione che il principio secondo cui il quantita tivo di riferimento è collegato alla superficie utilizzata è neces sariamente limitato, a causa dell'attribuzione di un quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro di cui ciascun quan titativo di riferimento fa parte, al territorio nazionale, di guisa che non è consentito collegare una quota di latte tedesca a ter reni situati al di fuori della Germania.

10. - Di conseguenza, la Kierchengemeinde ha adito il Ver

waltungsgericht. Nell'ordinanza di rinvio quest'ultimo esprime dubbi quanto alla legittimità del diniego della Landwirtschaft skammer sarebbe tenuta a rilasciare un attestato di trasferimen to di una parte del quantitativo di riferimento proporzionale alle superfici appartenenti alla parrocchia.

11. - Il Verwaltungsgericht di Dusseldorf ha quindi sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla corte, ai sensi dell'art. 177 del trattato, la seguente questione pregiudiziale:

«Se il quantitativo di riferimento attribuito il 2 aprile 1984 a un produttore tedesco di latte che gestiva un'azienda agricola in Germania, nonché taluni terreni presi in affitto in Germania e nei Paesi Bassi, e consegnava latte a un acquirente tedesco, potesse essere in parte collegato ai terreni da lui presi in affitto nei Paesi Bassi, con la conseguenza che il quantitativo di riferi mento corrispondente, alla scadenza del contratto di affitto, è trasferito al locatore, o se la quota attribuita al produttore di latte tedesco potesse essere collegata solo ai terreni tedeschi».

12. - Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostan

za, in primo luogo, a quali quote dei terreni presi in affitto in Germania, utlizzati ai fini della produzione di latte, viene

collegato un quantitativo di riferimento nel caso in cui una par te delle terre sia situata in un altro Stato membro. In secondo

luogo, il giudice nazionale chiede che si precisi il regime appli cabile a tale quantitativo di riferimento in caso di risoluzione del contratto di affitto.

Sul collegamento della quota di latte a terreni situati in un altro Stato membro

13. - Risulta dall'ordinanza di rinvio che la questione si rife risce al principio che disciplina il regime delle quote di latte

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

secondo il quale un quatitativo di riferimento viene collegato, al momento della sua attribuzione, ai terreni utilizzati dal tito lare nella produzione dii latte. Tale principio, secondo il giudice nazionale, sarebbe posto dalla normativa comunitaria vigente in materia di prelievo supplementare.

14. - A questo proposito si deve rilevare che il principio del

collegamento del quantitativo di riferimento ai terreni risulta

dall'art. 2 del regolamento n. 857/84, combinato con l'art. 12, lett. c) e d), dello stesso regolamento.

15. - Nell'ambito della formula A, l'art. 2, n. 1, del regola mento n. 857/84 dispone che «Il quantitativo di riferimento (. . .) è pari al quantitativo di latte o di equivalente latte consegnato dal produttore nell'anno civile 1981, aumentato dell' 1%».

16. - Secondo la definizione data dall'art. 12, lett. c), del

regolamento n. 857/84, il produttore è un «imprenditore agri colo, persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche

o giuridiche, la cui azienda è situata nel territorio geografico della Comunità (. . .)». L'art. 12, lett. d), dello stesso regola mento contempla, con il termine «azienda», «il complesso delle

unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territo rio geografico della Comunità».

17. - Dalle definizioni della nozione di «produttore» e, di

conseguenza, di «azienda» di cui all'art. 12, lett. c) e d), del

regolamento n. 857/84 risulta, secondo la sentenza 9 luglio 1992, causa C-236/90, Maier (Race. pag. 1-4483, punto 11), che la

nozione di produttore si riferisce unicamente all'imprenditore

agricolo che, ai fini della produzione di latte, gestisca un com

plesso di unità produttive sotto la propria responsabilità. 18. - Se, nella citata sentenza Maier, punti 11 e 12, la corte

ha riconosciuto all'affittuario, a differenza del locatore, la qua lità di produttore, lo stesso deve valere per un imprenditore

agricolo quando produce il quantitativo di latte consegnato nel

l'insieme dei terreni di sua proprietà e di quelli presi in affitto

e gestisce egli stesso tali terreni in qualità di poprietario e, ri

spettivamente, in qualità di affittuario.

19. - Per quanto riguarda in particolare le condizioni che de

vono essere soddisfatte dall'insieme delle unità di produzione

gestite dal produttore, e cioè dalle varie parcelle di terreno di

proprietà e prese in affitto, la Landwirtschaftskammer, nelle

osservazioni orali, e il sig. Derksen ritengono che il quantitativo di riferimento possa essere collegato unicamente ai terreni situa

ti nello Stato membro che l'ha attribuito. Tale limitazione del

collegamento a terreni situati nello Stato membro che ha con

cesso la quota di latte sarebbe necessaria per garantire la stabili

tà del quantitativo globale garantito a ciascuno Stato membro.

Per contro, la Kirchengemeinde e la commissione respingono la tesi di un qualsiasi principio di territorialità al momento del

l'attribuzione della quota di latte.

20. - Quest'ultima tesi dev'essere accolta.

21. - Risulta infatti dalla sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88

Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 9), che l'art. 12, lett. d), del

regolamento n. 857/84 fa riferimento ad ogni complesso di uni

tà di produzione che soddisfi due requisiti, ossia che le unità

siano gestite da un produttore, vale a dire da un soggetto che

vende latte o altri prodotti lattiero-caseari direttamente al con

sumatore o che effettua consegne all'acquirente (art. 12, lett.

c, del regolamento n. 857/84) e siano situate nel territorio geo

grafico della Comunità.

22. - La nozione di azienda non è quindi subordinanta alla

condizione che, in caso di affitto, le unità di produzione in que stione siano situate nel territorio dello Stato membro nel quale viene fornito il latte e che ha attribuito il quantitativo di riferi

mento. Quindi, il regime dei quantitativi di riferimento non osta

a che una parte delle unità di produzione sia situata nel territo

rio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova

la latteria cui il latte viene consegnato. 23. - Di conseguenza, si deve concludere che gli art. 2, n.

1, e 12, lett. c) e d), letti congiuntamente, pongono il principio secondo cui il quantitativo di rifermento viene attribuito ai ter

reni purché sia determinato con riferimento all'insieme dei ter

reni che un produttore ha gestito durante l'anno di riferimento

ai fini della produzione di latte.

24. - Tale principio di collegamento del quantitativo di riferi

mento ai terreni gestiti al momento della sua attribuzione ha

d'altronde trovato, nel caso in cui sia ceduta parte di un'azien

da, espressione specifica nel principio generale secondo cui il

quantitativo di riferimento è attribuito al cessionario in propor zione ai terreni ceduti (v. sentenza 19 maggio 1993, causa

C-81/91, Txvijnstra, Racc. pag. 1-2455, punto 25).

Il Foro Italiano — 1997.

25. - Quanto agli effetti di tale interpretazione, si deve poi rilevare che il regime dei quantitativi di riferimento, così inter

pretato, non contrasta, nel caso di specie, né con la necessità di garantire la conservazione della stabilità dell'attribuzione dei

quantitativi globali garantiti a ciascuno Stato membro, invocata dalla Landwirtschaftskammer e dal sig. Derksen, né, in partico lare, con lo scopo perseguito dal regime dei quantitativi di rife

rimento, che è quello di limitare la produzione comunitaria di

latte.

26. - A tenore dell'art. 5 quater, n. 3, del regolamento n.

804/68, la somma dei quantitativi di riferimento individuali at tribuiti da uno Stato membro non può superare il quantitativo globale garantito allo stesso Stato membro. Così, il quantitati vo globale garantito ha l'effetto di limitare ciascuna produzione nazionale ai quantitativi di latte prodotti nel 1981.

27. - Supponendo che nel 1981 — e nessun elemento del fa

scicolo lo contraddice — la totalità della produzione di latte del produttore, compresa la quota di produzione corrisponden te ai terreni situati nell'altro Stato membro, sia stata consegna ta ad una latteria dello Stato membro interessato, essa si trova — a differenza dei fatti all'origine della causa Graff (sentenza 14 luglio 1994, causa C-351/92, Race. pag. 1-3361) — inserita nel calcolo del quantitativo globale garantito da questo Stato

membro. Se in seguito viene attribuito un quantitivo di riferi

mento corrispondente al quantitativo così preso in considera zione all'atto della determinazione del quantitativo globale ga rantito, risulta escluso qualsiasi rischio di superamento del quan titativo globale garantito.

28. - La prima parte della questione va quindi risolta nel sen so che il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 da uno

Stato membro a un produttore nell'ambito del regime del pre lievo supplementare è collegato all'insieme dei terreni di pro

prietà o presi in affitto, gestiti dal produttore ai fini della pro duzione di latte, anche quando una parte dei terreni è situata

in un altro Stato membro.

Sul regime che si applica in caso di risoluzione del contratto

di affitto

29. - Per dare una soluzione utile alla parte della questione relativa al regime che si applica in caso di risoluzione del con

tratto di affitto, occorre anzitutto rilevare che dall'art. 7 dei

regolamenti nn. 857/84 e 1546/88 risulta che, in caso di vendi

ta, locazione o trasmissione per via ereditaria di un'azienda, il corrispondente quantitativo di riferimento, in linea di princi

pio, viene trasferito totalmente o in parte all'acquirente, al lo

catario o all'erede.

30. - In caso di scadenza del contratto di affitto, la corte

ha interpretato nella citata sentenza Wachhauf, punto 13, l'art.

7, nn. 1 e 4, del regolamento n. 857/84, considerati congiunta mente, nel senso che il legislatore comunitario ha inteso che, in linea di principio, alla scadenza del contratto il quantitativo di riferimento ritorni al locatore che rientra nel godimento del

l'azienda, fatta salva tuttavia la facoltà degli Stati membri di

attribuire il quantitativo di riferimento, per intero o parzial mente, all'affittuario uscente.

31. - Più in particolare, in base all'art. 5, punto 3, del regola mento (Cee) della commissione 16 maggio 1984 n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di

cui all'art. 5 quater del regolamento (Cee) n. 804/68 (G.U. L

132, pag. 11), applicabile all'epoca dei fatti della causa princi

pale, che è divenuto l'art. 7, n. 1, punto 3, del regolamento n. 1546/88, la corte ha affermato nella citata senteza Wach

hauf, punto 15, che la riconsegna, alla scadenza del contratto, di un'azienda affittata produce effetti giuridici paragonabili, ai

sensi dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84, agli ef

fetti determinati dal trasferimento di detta azienda in seguito alla conclusione del contratto di affitto, poiché le due operazio ni comportano un mutamento nel possesso delle unità di produ zione di cui trattasi nell'ambito dei rapporti contrattuali istituiti

dal contratto di affitto. Di conseguenza, la riconsegna, alla sca

denza del contratto di affitto, di un complesso di unità di pro duzione agricola concesso in affitto rientra nella sfera di appli cazione dell'art. 5, punto 3, del regolamento n. 1371/84 se il

suo trasferimento risultante dalla conclusione del contratto di

affitto rientra nel campo di applicazione del punto 1 dello stes

so articolo, come avviene qualora trattasi di un'«azienda» ai

sensi dell'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, come in

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Page 5: sezione VI; sentenza 27 gennaio 1997, causa C-463/93; Pres. Murray, Avv. gen. Ruiz-Jarrabo Coloner (concl. conf.); Katholische Kirchengemeine St. Martin Elten c. Landwirtschaftskammer

PARTE QUARTA

terpretato sopra nella soluzione data alla questione sollevata dal

giudice nazionale.

32. - Da queste considerazioni risulta che, se le questioni rela

tive al contratto di affitto, e in particolare alla risoluzione di

questo, rientrano nel diritto nazionale che si applica nella fatti

specie di cui alla causa principale, è il regime comunitario del

prelievo supplementare a prevedere, per quel che riguarda i quan titativi di riferimento, le conseguenze da trarne.

33. - Quindi, come ha osservato l'avvocato generale nel para

grafo 26 delle sue conclusioni, i quantitativi di riferimento di

cui dispone un affittuario tornano, in via di principio, al pro

prietario quando l'affittuario lascia un'azienda, a meno che gli Stati membri non si avvalgano della facoltà loro conferita dal

l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui

al regolamento n. 590/85, e dall'art. 7, punto 4, del regolamen to n. 1546/88.

34. - Nel caso di specie, la questione se si sia fatto uso, a

favore dell'affittuario uscente, della facoltà conferita dall'art.

7, n. 4, del regolamento n. 857/84, nella versione di cui al rego lamento n. 590/85, e dall'art. 7, punto 4, del regolamento n.

1546/88, è irrilevante. Risulta in particolare dal testo dell'art.

7, n. 4, del regolamento n. 857/84, modificato, che tale facoltà

si riferisce solo al caso in cui l'affittuario uscente intenda conti

nuare la produzione di latte. Orbene, dal fascicolo di causa ri

sulta che dopo la vendita della sua azienda l'erede non prevede

più di produrre latte.

35. - Occorre quindi concludere che, alla scadenza del con

tratto di affitto, il quantitativo di riferimento ritorna al locato

re quando l'ex affittuario non intende continuare la produzione di latte. (Omissis)

Per questi motivi, la corte (sesta sezione), pronunciandosi sulla

questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Dusseldorf con

ordinanza 18 novembre 1993, dichiara:

Il quantitativo di riferimento attribuito nel 1984 da uno Stato

membro a un produttore nell'ambito del regime del prelievo

supplementare è collegato all'insieme dei terreni di proprietà o

presi in affitto, gestiti dal produttore ai fini della produzione di latte, anche qualora una parte dei terreni sia situata in un

altro Stato membro. Alla scadenza del contratto di affitto il

quantitativo di riferimento ritorna al locatore quando l'ex affit

tuario non intende continuare la produzione di latte.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; se zione V; sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-218/96,

C-219/96, C-220/96, C-221/96, C-222/96; Pres. Moitinho de

Almeida, Avv. gen. Lenzi (conci, conf.); Commissione delle Comunità europee c. Regno del Belgio.

Unione europea — Belgio — Classificazione, imballaggio e eti chettatura delle sostanze pericolose — Mancata trasposizione di direttive — Iadempimento (Trattato Ce, art. 169; direttiva

30 aprile 1992 n. 92/32 Cee del consiglio, recante settima mo

difica della direttiva 67/548 Cee concernente il ravvicinamen

to delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrati

ve relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichetta tura delle sostanze pericolose; direttiva 31 luglio 1992 n. 92/69

Cee della commissione, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/458; direttiva 20 luglio 1993 n. 93/67 Cee della commissione, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/458; direttiva 4

ottobre 1993 n. 93/86 Cee della commissione, recante ade

guamento al progresso tecnico della direttiva del consiglio 91/157 Cee relativa alle pile e agli accumulatori contenenti

sostanze pericolose; direttiva 25 novembre 1993 n. 93/105 Cee

della commissione, che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni necessarie alla redazione dei fascicoli tecnici

di cui all'art. 12 della settima modifica della direttiva 67/458).

Il Toro Italiano — 1997.

Il Regno del Belgio, non avendo emanato entro i termini pre scritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministra

tive necessarie per conformarsi alle seguenti direttive: — direttiva del consiglio 30 aprile 1992 n. 92/32 Cee, recante

settima modifica della direttiva 67/548 Cee concernente il rav

vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e am

ministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e al

l'etichettatura delle sostanze pericolose, — direttiva della commissione 31 luglio 1992 n. 92/69 Cee, re

cante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della

direttiva 67/458, — direttiva della commissione 20 luglio 1993 n. 93/67 Cee, che

stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo

e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della diretti

va 67/458, — direttiva della commissione 4 ottobre 1993 n. 93/86 Cee,

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del

consiglio 91/157 Cee relativa alle pile e agli accumulatori con

tenenti sostanze pericolose, e — direttiva della commissione 25 novembre 1993 n. 93/105 Cee,

che stabilisce l'allegato VII D, contenente le informazioni ne

cessarie alla redazione dei fascicoli tecnici di cui all'art. 12

della settima modifica della direttiva 67/458, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli art. 3 della direttiva 92/32, 3 della direttiva 92/69, 8 della

direttiva 93/67, 7 della direttiva 93/86 e 2 della direttiva

93/105. (1)

(1) I. - In argomento, v. Corte giust. 13 marzo 1992, causa 43/90, Foro it., Rep. 1994, voce Unione europea, n. 1294; 14 ottobre 1987, causa 208/85, id., Rep. 1989, voce Comunità europee, n. 407; 14 otto bre 1987, causa 278/85, ibid., n. 408.

Ricordiamo, altresì, che Pret. Torino 9 luglio 1984, id., 1984, II, 555, ha sottoposto, ai sensi dell'art. 177 del trattato Cee, la questione pregiudiziale, in vista dell'applicabilità della norma contravvenzionale di cui all'art. 10 1. 256/74, se la direttiva 67/548/Cee, come modificata dalla 79/831/Cee, imponga l'etichettatura non solo delle sostanze peri colose in quanto tali (nella specie: policlorobifenili), ma anche delle stesse sostanze sotto forma di preparati. La Corte di giustizia si è espressa (sentenza 26 settembre 1985, causa 187/84, id., 1986, IV, 1) nel senso che la direttiva del consiglio n. 67/548 impone l'obbligo di etichettare soltanto le sostanze pericolose in quanto tali, ma non i preparati conte nenti una o più di dette sostanze.

In materia, v. anche min. sanità, circ. 1° aprile 1992, n. 15 (Le leggi, 1992, II, 257) contenente indicazioni esplicative per l'applicazione del d.m. 28 gennaio 1992, concernente classificazione, imballaggio ed eti chettatura dei preparati pericolosi.

II. - Si deve segnalare che è stato appena emanato il d.leg. 5 febbraio 1997 n. 22 (entrato in vigore il 2 marzo 1997) che, tra le varie materie, si occupa anche degli imballaggi (per questa parte, però, le disposizioni del decreto entrano in vigore dal 1° maggio 1997).

L'art. 34, infatti, disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/Ce del parlamento europeo e del consiglio del 20 dicem bre 1994.

In base al successivo art. 35, si intende per imballaggio il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a pro teggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a con sentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al con sumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, non ché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.

La disciplina riguarda la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti dal loro

impiego, utilizzati o prodotti da industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque sia no i materiali che li compongono.

A parte le nuove regole, il decreto fa salvi i vigenti requisiti in mate ria di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla

protezione della salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonché le vi

genti disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi. Va ricordato, infine, che per un periodo non superiore a cinque anni

dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle norme vigenti.

In questa rapida rassegna del provvedimento non possiamo analizza re tutti gli articoli, ci limitiamo perciò a segnalare ancora l'art. 36 che fissa i criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballag gio (si parla infatti di incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della qualità e della pericolosità degli imballaggi, di incenti vazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della

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