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PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA || Sezione I; sentenza 13 dicembre 1979 (in...

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione I; sentenza 13 dicembre 1979 (in causa 42/79); Pres. O'Keeffe, Avv. gen. Capotorti (concl. conf.); Milch-Feett-und Eierkontor GmbH c. Bundesanstalt für Landwirtschaftliche Marktordnung Source: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA (1980), pp. 377/378-381/382 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23171093 . Accessed: 25/06/2014 03:38 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.73.86 on Wed, 25 Jun 2014 03:38:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I; sentenza 13 dicembre 1979 (in causa 42/79); Pres. O'Keeffe, Avv. gen. Capotorti(concl. conf.); Milch-Feett-und Eierkontor GmbH c. Bundesanstalt für LandwirtschaftlicheMarktordnungSource: Il Foro Italiano, Vol. 103, PARTE QUARTA: GIURISPRUDENZA COMUNITARIA ESTRANIERA (1980), pp. 377/378-381/382Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23171093 .

Accessed: 25/06/2014 03:38

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

17. - Quanto all'interpretazione dell'art. 9 considerato in se e

per se, va ricordato che, come la corte ha avuto occasione di af

fermare nella sentenza Royer (punto 59 della motivazione), tran

ne in caso d'urgenza, il reclamo all*« autorità competente » con

templato da tale articolo deve precedere il provvedimento d'espul sione. In particolare, nel caso in cui uno Stato membro abbia

applicato l'art. 9 per sopperire all'assenza di efficacia sospensiva dei ricorsi giurisdizionali esperibili, tale norma verrebbe resa pra ticamente inefficace qualora — fatti sempre salvi i casi d'ur

genza — l'esecuzione del provvedimento che s'intende adottare

non fosse differita al momento in cui la suddetta autorità

si sia pronunziata (sentenza Royer, punto 61 della motivazione). 18. - Risulta quindi dall'art. 9 che il provvedimento di espul

sione può essere eseguito non appena il parere di cui trattasi sia

stato emesso e portato a conoscenza dell'interessato, restando sem

pre salvo il diritto di quest'ultimo di dimorare nel territorio dello

Stato interessato il tempo necessario per esperire il rimedio con

sentitogli in forza dell'art. 8 della direttiva.

19. - Per quanto concerne infine la questione dell'urgenza, dal

l'art. 9, n. 1, 1° comma, risulta che la valutazione di questa, nei

casi debitamente giustificati, spetta all'autorità amministrativa e

che l'espulsione dal territorio può, in tali casi, aver luogo ancor

prima che l'« autorità competente » sia stata in grado di emettere

il suo parere. 20. - Le questioni sollevate dal giudice a quo vanno pertanto

risolte nel senso che il procedimento d'esame e di parere di cui

all'art. 9, destinato ad ovviare alle carenze delle impugnazioni

contemplate dall'art. 8, non ha lo scopo di attribuire ai giudici una competenza supplementare in materia di sospensione del

l'esecuzione dei provvedimenti contemplati dalla direttiva né

quello di attribuire loro il controllo sull'urgenza di un provve dimento di espulsione. L'esercizio di tali funzioni da parte dei

giudici nazionali rientra nell'art. 8 della direttiva. La portata di

questa disposizione non può tuttavia essere limitata dai provve dimenti adottati da uno Stato membro in forza dell'art. 9.

Sulla questione della necessità di un « processo equo » (art. 6

della Convenzione europea sui diritti dell'uomo). — 21. - Il giudice

nazionale, considerando, a quanto pare, che i diritti oggetto della

controversia di cui è stato chiamato a conoscere hanno natura

« civile », chiede inoltre se, prescindendo dalla direttiva n. 64/

221, si debba garantire il rispetto, nell'ordinamento giuridico co

munitario, degli imperativi dell'art. 6 della Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fonda

mentali, a norma del quale ognuno ha diritto ad un'equa e pub blica udienza, entro un termine ragionevole, dinanzi ad un tri

bunale indipendente ed imparziale, costituito per legge, ai fini

della determinazione dei suoi diritti e obblighi di natura civile

o della fondatezza di qualsiasi accusa in materia penale formu

lata nei suoi confronti.

22. - Non appare necessario, nel presente contesto, esaminare

tale questione, giacché si può ritenere che la direttiva n. 64/221 sia conforme, per quanto concerne i provvedimenti da essa con

templati, secondo il terzo considerando del suo preambolo, all'esi

genza del « processo equo » formulata dall'art. 6 della Conven

zione europea, almeno per quel che riguarda il sistema dei ri

corsi giurisdizionali di cui all'art. 8 della direttiva stessa, com'è

stato sopra precisato. Nel caso presente si può pertanto fare a

meno di risolvere, per quanto concerne questo punto, le questioni

del giudice nazionale. (Omissis)

Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal presidente del Tribunal de première instance di Liegi, «dito

per un provvedimento d'urgenza, con ordinanza 18 giugno 1979,

dichiara:

1. L'art. 8 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964 n.

64/221, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguar danti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità

pubblica, riguarda tutte le impugnazioni ammesse, in uno Stato

membro, contro gli atti amministrativi, nell'ambito dell'organiz zazione giudiziaria e della ripartizione delle competenze giurisdi zionali dello Stato di cui trattasi.

Questa disposizione impone agli Stati membri l'obbligo di ga rantire alle persone contemplate dalla direttiva una tutela giu risdizionale che non sia meno favorevole di quella che essi attri

buiscono ai loro cittadini in caso di impugnazione degli atti del

l'amministrazione, ivi compresa, se del caso, la sospensione del

l'esecuzione degli atti impugnati. Per contro, dall'art. 8 della direttiva n. 64/221 non si può

desumere l'obbligo, per gli Stati membri, di ammettere la pre senza di uno straniero nel loro territorio nelle more del giudi

zio, purché egli possa cionondimeno fruire di un processo equo ed

essere in grado di far valere tutti i suoi mezzi di difesa.

2. Il procedimento di esame e di parere di cui all'art. 9 della

direttiva n. 64/221, destinato ad ovviare alle carenze delle im

pugnazioni contemplate dall'art. 8, non ha lo scopo di attribuire

ai giudici una competenza supplementare in fatto di sospensio ne dell'esecuzione dei provvedimenti contemplati dalla direttiva

né quello di attribuire loro il controllo sull'urgenza di un prov vedimento di espulsione.

L'esercizio di tali funzioni da parte dei giudici nazionali rien

tra nell'art. 8 della direttiva.

La portata di questa disposizione non può tuttavia essere li

mitata dai provvedimenti adottati da uno Stato membro in forza

dell'art. 9 della direttiva.

(1-4) La sentenza costituisce una specificazione e uno svolgimento di Corte giust. 8 aprile 1976, in causa 48/75, Foro it., 1976, IV, 375, con nota di A. Tizzano, più volte richiamata in motivazione. Ma sugli art. 8 e 9 della direttiva 64/221 v. anche Corte giust. 28 ottobre 1975, in causa 36/75, id., 1976, IV, 79, con nota di richiami.

Sulla direttiva v. inoltre Corte giust. 4 dicembre 1974, in causa 41/ 74, id., 1975, IV, 88; 26 febbraio 1975, in causa 67/74, id., 1975, IV, 141; 27 ottobre 1977, in causa 30/77, id., 1978, IV, 367, tutte con note di richiami. Sulla materia in generale, v. altresì Corte giust. 7 luglio 1976, in causa 118/75, id., 1976, IV, 361; 14 luglio 1977, in causa 8/77, id., 1977, IV, 369; 28 marzo 1979, in causa 175/78, id., 1980, IV, 59, tutte con note di richiami. In dottrina, v. A. Tizzano, Circolazione dei servizi nei paesi della CEE, in Appendice del Novissimo digesto, 1979, I, 1227.

Sull'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo v. Corte

europea dei diritti dell'uomo 21 febbraio 1975, Golder, Foro it., 1975, IV, 97, con nota di richiami; e da ultimo: 26 settembre 1979, Winter

werp, 9 ottobre 1979, Airey, 27 febbraio 1980, Deweer, 13 maggio 1980, Artico, id., 1980, IV, 61, 1, 109, 141, tutte con note di richiami. Sui riferimenti alla Convenzione nel sistema comunitario, v. da ultimo Corte giust. 13 dicembre 1979, in causa 44/79, id., 1980, IV, 304, con nota di richiami, riportata anche in Giust. civ., 1980, I, 1207, con

brevi note di R. Scarpa, Diritti fondamentali ed ordinamento comu

nitario.

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; Se

zione I; sentenza 13 dicembre 1979 (in causa 42/79); Pres.

O'Keeffe, Avv. gen. Capotorti (conci, conf.); Milch-Feett

und Eierkontor GmbH c. Bundesanstalt fiir Landwirtschaftliche

Marktordnung.

Comunità europee — CEE — Burro — Vendita all'ammasso pub blico — Rivendita a terzo — Sviamento della destinazione le

gale per comportamento fraudolento del terzo — Responsabilità

dell'acquirente originario — Forza maggiore — Insussistenza —

Incameramento della cauzione prestata — Legittimità (Trattato istitutivo della CEE, art. 177; reg. 28 agosto 1968 n. 1308 CEE

della Commissione, relativo alla vendita di burro di ammasso

pubblico per l'esportazione, art. 3, 4).

Il regolamento della Commissione n. 1308/68 va interpretato nel

senso che l'acquirente del burro d'ammasso, qualora non effet tui direttamente l'esportazione della merce, bensì la rivenda

a tal fine ad un terzo, risponde del comportamento illecito del

suo avente causa e recupera la cauzione solo se l'esportazione ha avuto effettivamente luogo entro il termine stabilito dal re

golamento. (1)

Qualora l'acquirente del burro d'ammasso contemplato dal re

golamento della Commissione 28 agosto 1968 n. 1308 rivenda

detta merce ad un terzo ai fini dell'esportazione prescritta dal

regolamento, l'impossibilità sopravvenuta di effettuare l'espor tazione stessa, in conseguenza dello sviamento dalla destina

zione legale del burro dovuto ad atti delittuosi commessi da

un procuratore di tale terzo e a danno di questo, non costi

tuisce un caso di « forza maggiore » ai sensi dell'art. 4, n. 3,

1° comma, di detto regolamento e non ha quindi la conse

guenza di svincolare, per le quantità non esportate, la cauzione

versata in forza dell'art. 4, n.,1, dello stesso regolamento. (2)

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con ordinanza 22 febbraio

1979, pervenuta in cancelleria il 12 marzo 1979, il Verwaltungs

gericht di Francoforte sul Meno ha sottoposto alla Corte di giu

stizia, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, due questioni re

lative all'interpretazione del regolamento della Commissione 28

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PARTE QUARTA

agosto 1968 n. 1308, relativo alla vendita di burro di ammasso

pubblico per l'esportazione (G. U. 1968, L 214, pag. 10).

2. - Le questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite tra il Bundesanstalt fur Landwirtschaftliche Marktordnung, ente tedesco di intervento agricolo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e l'attrice nella causa principale la quale, nel pe riodo che va dal 21 luglio al 14 ottobre 1970, acquistava presso detto ente d'intervento determinate quantità di burro di ammasso

pubblico a prezzo ridotto, in forza del regolamento della Com missione n. 1308/68. A norma dell'art. 3 di detto regolamento, dette quantità avrebbero dovuto essere esportate entro trenta

giorni dalla vendita da parte dell'ente d'intervento. L'acquirente rivendeva le partite di cui trattasi ad una società che non ne effettuava l'esportazione. Stando cosi le cose, l'ente tedesco di intervento agricolo decideva che le cauzioni prestate dall'acqui rente iniziale, a norma dell'art. 4 del regolamento n. 1308/68 sopra menzionato, sarebbero state incamerate e chiedeva inoltre il rimborso di quelle già svincolate. L'acquirente contestava detto

provvedimento sostenendo che il burro d'ammasso era stato sviato dalla sua destinazione legale dal procuratore della società cui il burro era stato rivenduto e che, di conseguenza, questo svia mento costituiva un caso di forza maggiore implicante, in forza del n. 3 dell'art. 4 del regolamento n. 1308/68, lo svincolo delle cauzioni prestate.

3. - Il giudice nazionale, dopo aver accertato l'esistenza di vin coli economici fra l'acquirente e detta società ed aver rilevato che il procuratore di questa era stato, dal 1° ottobre 1968 al 31 maggio 1969, alle dipendenze dell'acquirente in qualità d'impie gato ed aveva subito delle sanzioni penali, di cui una parte gli erano state inflitte prima dell'ultima data di vendita del burro di cui trattasi, ha sottoposto alla corte le due seguenti questioni:

« a. Se costituisca un caso di forza maggiore, ai sensi del l'art. 4, n. 3, del regolamento della Commissione CEE 28 agosto 1968 n. 1308 (G.U.C.E. L 214, pag. 10) nonché secondo la giu risprudenza in materia della Corte di giustizia, anche l'ipotesi in cui un procuratore di propria iniziativa, commettendo reati, renda impossibili le esportazioni, con danno della ditta espor tatrice, e — in caso affermativo — se, quanto all'obbligo di dili genza, abbia rilevanza il fatto che a coloro che agivano per l'attrice (amministratore, soci), al momento della sua nomina o successivamente fossero noti i precedenti penali di detto pro curatore.

b. Se i principi posti dalla Corte di giustizia nella sentenza 11 maggio 1977 (cause 99-100/76) oltre che al regolamento n.

1259/79, di cui allora trattavasi, vadano applicati anche al rego lamento di cui alla lett. a), nel senso che l'attrice deve rispondere dell'illecito commesso dalla propria avente causa ».

4. - Tali questioni, considerate nel loro complesso, sollevano essenzialmente due problemi di cui uno, preliminare, consiste nell'accertare se il regolamento della Commissione 28 agosto 1968 n. 1308 vada interpretato nel senso che l'acquirente di burro di ammasso pubblico a prezzo ridotto possa, rivendendo il burro ad un terzo ai fini dell'esportazione, trasferirgli gli obblighi che egli ha assunto nei confronti dell'ente d'intervento agricolo ovvero resti obbligato nei confronti di detto ente per quanto riguarda l'uso prescritto della merce e quindi risponda dell'eventuale com portamento illecito del suo avente causa. Il secondo problema consiste più precisamente nell'accertare se, qualora l'esportazione del burro rivenduto ad un terzo divenga impossibile a causa di atti delittuosi commessi da un procuratore di detto terzo, nelle circostanze indicate dal giudice nazionale, l'acquirente iniziale del burro possa recuperare la cauzione invocando il principio della forza maggiore sancito dal regolamento n. 1308/68.

Sul primo problema. — 5. - Nella sentenza 11 maggio 1977 (cause riunite 99 e 100/76, De Beste Boter e Hoche, Racc. pag. 861; Foro it., 1977, IV, 442), vertente sull'interpretazione del rego lamento della Commissione 16 giugno 1972 n. 1259 (G. U. 1972, L 139, pag. 18), la corte ha affermato che l'efficacia del regime isti tuito da detto regolamento, il quale contempla la vendita di burro d'ammasso a prezzo ridotto a determinate imprese a condizione che esse si impegnino con cauzione a trasformare od a far trasformare il burro in determinati prodotti alimentari, sarebbe « gravemente compromessa qualora fosse sufficiente — perché l'impegno as sunto, dietro cauzione, dall'aggiudicatario possa considerarsi adem piuto — che l'obbligo di trasformazione venga accettato da un ulteriore acquirente non astretto, nei confronti dell'autorità com

petente, da alcun vincolo giuridico ». Essa ha cosi concluso che « anche nel caso in cui l'aggiudicatario non fabbrichi direttamente i prodotti di trasformazione, è necessario, per lo svincolo della cauzione di trasformazione, che sia provato che i suddetti pro

dotti sono conformi ai requisiti di cui all'art. 6, n. 1, lett. c), del

regolamento e sono stati fabbricati entro il termine fissato da tale norma ».

6. - Il regolamento della Commissione n. 1308/68 è molto simile al sopramenzionato regolamento n. 1259/72, tanto per quanto riguarda i suoi scopi, quanto per quanto riguarda la parte essenziale delle sue norme. Il regolamento n. 1308/68 tende infatti anch'esso a porre rimedio all'esistenza di rilevanti scorte pub bliche di burro detenute dagli enti d'intervento agricolo ed isti tuisce a tale scopo un regime speciale implicante la vendita da

parte di detti enti del burro in eccesso a prezzo ridotto a colo ro che si impegnano ad effettuarne l'esportazione effettiva in

paesi terzi entro un determinato termine. Esattamente come il

regolamento n. 1259/72, il regolamento n. 1308/68 contempla inoltre, all'art. 4, onde garantire l'osservanza della destinazione

legale della merce, il versamento da parte dell'acquirente di una cauzione la quale, ad eccezione dei casi di forza maggiore, viene incamerata se il burro non è stato esportato entro il detto ter mine e viene svincolata solo in proporzione alla quantità di cui sia comprovata l'esportazione. Le differenze che sussistono fra i due regolamenti per quanto riguarda la destinazione legale del burro d'ammasso — lo smercio sul mercato mondiale per il re

golamento n. 1308/68 e il collocamento presso l'industria ali mentare per il regolamento n. 1259/72 — riguardano unicamente la scelta dei prezzi più idonei a "creare nuove possibilità di smer cio del burro in eccesso, ma non concerne gli aspetti strutturali dei due regolamenti, i quali restano simili nella loro parte essen ziale.

7. - Data questa fondamentale similitudine, ne consegue che i principi stabiliti dalla corte nell'ambito del regolamento n.

1259/72, per quanto riguarda l'obbligo dell'acquirente del burro d'ammasso di rispettare la destinazione legale della merce, val

gono del pari nell'ambito del regolamento n. 1308/68. Il fatto che quest'ultimo regolamento non contenga espressamente una

disposizione analoga all'art. 10, n. 5, del regolamento n. 1259/72, secondo il quale « i diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudica zione non sono trasferibili », non può implicare che il regolamento n. 1308/68 abbia inteso attribuire all'acquirente la possibilità di liberarsi, rivendendo il burro, dell'obbligo di garantire l'effettiva esportazione della merce entro il termine stabilito dal regola mento. Per le ragioni sopra esposte, una possibilità del genere aprirebbe infatti nel sistema istituito dal regolamento n. 1308/68 una breccia tale da compromettere i suoi scopi e il suo funziona mento. L'art. 4, n. 3, di detto regolamento, il quale fa rigidamente dipendere lo svincolo della cauzione dalla circostanza che il burro sia stato effettivamente esportato, mostra inoltre chiara mente l'esigenza che, finché l'esportazione non sia avvenuta, l'acquirente iniziale del burro d'ammasso, che ha nel frattempo rivenduto la merce, non recuperi la cauzione, bensì risponda, sal vo casi di forza maggiore, del comportamento del suo avente causa.

8. - Per questi motivi si deve ritenere che il regolamento della Commissione n. 1308/68 va interpretato nel senso che l'acqui rente del burro d'ammasso, qualora non effettui direttamente l'esportazione della merce, bensì la rivenda a tal fine ad un terzo, risponde del comportamento illecito del suo avente causa e recupera la cauzione solo se l'esportazione ha avuto effettiva mente luogo entro il termine stabilito dal regolamento.

Sul secondo problema. — 9. - Le questioni sollevate fanno

sorgere inoltre il problema del se l'acquirente del burro d'am

massq che abbia ceduto la merce ad un terzo al fine dell'espor tazione, qualora questa divenga impossibile in conseguenza di atti delittuosi commessi da un procuratore di tale terzo e a danno di questo, possa liberarsi del suo obbligo nei confronti dell'ente d'intervento, per quanto riguarda l'osservanza della

prescritta destinazione della merce, e recuperare la cauzione in vocando il principio della forza maggiore sancito dall'art. 4, n. 3, 1° comma, del regolamento n. 1308/68.

10. - Dagli scopi e dalle disposizioni della disciplina agricola di cui si tratta si desume che la nozione di forza maggiore, ai sensi dell'art. 4, n. 3, 1° comma, sopramenzionato, va intesa nel senso dell'impossibilità assoluta dovuta a circostanze anomale, estranee all'acquirente del burro d'ammasso e le cui conseguen ze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici ecces

sivi, malgrado tutta la diligenza spiegata. Benché il regolamento n. 1308/68 non contenga disposizioni che vietino espressamente la rivendita del burro d'ammasso, ciò non toglie che la natura delle operazioni necessarie per la prescritta esportazione della

merce, le quali non richiedono l'intervento di imprese specia lizzate, e la brevità del termine impartito per l'esportazione, ren

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GIURISPRUDENZA COMUNITARIA E STRANIERA

dono manifesto che, nel regime istituito dal regolamento n. 1308/ 68, il burro venduto dall'ente d'intervento non dovrebbe normal mente costituire l'oggetto di negozi commerciali intermedi al l'interno della Comunità. L'acquirente iniziale del burro d'am

masso, se decide ciononostante di rivendere la merce ad un terzo al fine dell'esportazione, assume con ciò, nei confronti dell'ente d'intervento agricolo, tutti i rischi che un operatore diligente può e deve ragionevolmente prevedere nell'ambito di questo nego zio, ivi compreso quello dello sviamento del burro dovuto al com

portamento fraudolento di un procuratore del terzo acquirente. L'eventualità di un comportamento del genere non era un rischio

assolutamente imprevedibile per il rivenditore, in ispecie nelle circostanze indicate dal giudice nazionale. Di conseguenza, l'im

possibilità in cui il rivenditore viene a trovarsi, a causa di detto

sviamento, di effettuare l'esportazione effettiva della merce non

può essere considerata come una circostanza eccezionale ed ano mala che possieda tutte le caratteristiche del caso di forza mag giore, ai sensi dell'art. 4, n. 3, 1° comma, del regolamento n.

1308/68, tale da liberare l'acquirente iniziale del burro d'ammas so dall'obbligo assunto verso l'ente d'intervento per quanto ri

guarda l'osservanza della destinazione legale del burro. 11. - Per queste ragioni, si deve quindi dichiarare al giudice

nazionale che, qualora l'acquirente del burro d'ammasso contem

plato dal regolamento della Commissione 28 agosto 1968 n. 1308 rivenda detta merce ad un terzo ai fini dell'esportazione pre scritta dal regolamento, l'impossibilità sopravvenuta di effettuare

l'esportazione stessa, in conseguenza dello sviamento dalla desti nazione legale del burro dovuto ad atti delittuosi commessi da un procuratore di tale terzo e a danno di questo non costituisce un caso di « forza maggiore » ai sensi dell'art. 4, n. 3, 1° comma di detto regolamento e non ha quindi la conseguenza di svinco

lare, per le quantità non esportate, la cauzione versata in forza dell'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento. (Omissis)

Per questi motivi, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno, con ordinanza 22 febbraio 1979, dichiara:

1. Il regolamento della Commissione n. 1308/68 va interpre tato nel senso che l'acquirente del burro d'ammasso, qualora non

effettui direttamente l'esportazione della merce, bensì la rivenda a tal fine ad un terzo, risponde del comportamento illecito del

del suo avente causa e recupera la cauzione solo se l'esporta zione ha avuto effettivamente luogo entro il termine stabilito dal

regolamento. 2. Qualora l'acquirente del burro d'ammasso contemplato dal

regolamento della Commissione 28 agosto 1968 n. 1308 rivenda detta merce ad un terzo ai fini dell'esportazione prescritta dal

regolamento, l'impossibilità sopravvenuta di effettuare l'esporta zione stessa, in conseguenza dello sviamento dalla destinazione le

gale del burro dovuto ad atti delittuosi commessi da un procura tore di tale terzo e a danno di questo, non costituisce un caso di « forza maggiore » ai sensi dell'art. 4, n. 3, 1° comma, di detto

regolamento e non ha quindi la conseguenza di svincolare, per le quantità non esportate, la cauzione versata in forza dell'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento.

(1-2) In termini analoghi alla prima massima, ma con riferimento al reg. 1259/72/CEE, relativo all'acquisto di eccedenze di burro ai fini di trasformazione: Corte giust. tt maggio 1977, in cause 99 e

100/76, Foro it., 1977, IV, 442, con nota di richiami. Sulla nozione di forza maggiore, v. i numerosi precedenti richia

mati nella nota a Corte giust. 14 febbraio 1978, in causa 68/77, id., 1979, IV, 21; nonché Corte giust. 11 luglio 1978, in causa 6/78, id., 1979, IV, 97; 21 febbraio 1979, in causa 113/78, id., 1980, IV, 174, entrambe con nota di richiami.

Sulla vendita del burro all'ammasso pubblico, v. in generale e da ultimo: Corte giust. 7 febbraio 1979, cause 11/76 e 18/76, id., 1980, IV, 270, con nota di richiami.

I

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen

tenza 26 giugno 1979 (in causa 177/78); Pres. Mertens de

Wilmars, Avv. gen. Warner (conci, parz. diff.); Pigs and

Bacon Commission c. McCarren and Company Ltd.

Comunità europee — CEE — Carni suine — Suini macellati de

stinati alla produzione di bacon — Sistema nazionale di tributi

riscossi e gestiti da un ente commerciale per sovvenzionare le

esportazioni — Illegittimità — Rimborso delle somme non do vute — Competenza del giudice nazionale (Trattato istitutivo della CEE, art. 16, 38, 40, 177; reg. 29 ottobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio, relativo all'organizzazione comune di mer cato nel settore delle carni suine, art. 15, 21).

Il regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2759, relativo

all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni

suine, dev'essere interpretato, tenuto conto delle norme del trattato CEE relative alla libera circolazione delle merci, nel senso che è incompatibile con l'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine il sistema nazionale avente ad oggetto il consentire ad un ente commerciale centrale, do tato dalla legge del potere di riscuotere una tassa sull'intera

produzione di una merce soggetta all'organizzazione comune di mercato, quali sono le carcasse di suino destinate alla pro duzione di bacon, a) di garantire, grazie al gettito della tassa, il versamento di una sovvenzione a determinati prodotti de stinati ad essere smerciati nel mercato comune o ad essere

esportati in paesi terzi; b) di arrecare un pregiudizio finan ziario a qualsiasi produttore obbligato a versare la tassa sulla

produzione, per il fatto che egli effettui le proprie vendite

direttamente, senza fruire della mediazione o dei servizi del l'ente commerciale centrale. (1)

La tassa imposta nell'ambito di un regime di smercio avente dette caratteristiche non è dovuta dai produttori, per la parte in cui è destinata a fini incompatibili con le esigenze del trattato re lative alla libera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune dei mercati. (2)

Spetta al giudice nazionale determinare, in primo luogo, se ed in quale misura la tassa riscossa su un prodotto soggetto al

l'organizzazione comune dei mercati e destinata a fini con essa incompatibili vada rimborsata e, in secondo luogo, se ed in quale misura tale diritto al rimborso sia eventualmente com

pensato dall'ammontare delle sovvenzioni versate all'operatore interessato. (3)

II

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE; sen tenza 29 ottobre 1978 (in causa 83/78); Pres. Kutscher, Avv.

gen. Reischl (conci, conf.); Pigs Marketing Board c. Redmond.

Comunità europee — CEE — Carni suine — Regime nazionale o regionale di mercato amministrato da un ente con poteri di controllo del settore — Incompatibilità con le norme sulla li bera circolazione delle merci e con l'organizzazione comune di mercato del settore (Trattato istitutivo della CEE, art. 30, 34, 38-40, 177; reg. 29 ottobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio).

Comunità europee — CEE — Norme comunitarie — Applicabi lità diretta — Preminenza sul diritto nazionale — Decorrenza

(Trattato istitutivo della CEE, art. 30, 34, 177; reg. 29 ottobre 1975 n. 2759 CEE del Consiglio).

Va considerato incompatibile con le esigenze derivanti tanto da

gli art. 30 e 34 del trattato CEE quanto dal regolamento del

Consiglio 29 ottobre 1975 n. 2759, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne suina, il regime di mercato istituito, su scala nazionale o regionale, dalla legisla zione di uno Stato membro e gestito da un ente che abbia il

potere, grazie ai mezzi coattivi a sua disposizione, di control

lare il settore di mercato di cui trattasi o una parte di questo, mediante provvedimenti quali la subordinazione della vendita della merce alla registrazione del produttore presso l'ente in

questione; il divieto di qualsiasi vendita che non venga effet tuata a detto ente o per il suo tramite, alle condizioni da esso

determinate; nonché il divieto di qualsiasi trasporto, non au

torizzato dal suddetto ente, della merce di cui trattasi. (4) Gli art. 30 e 34 del trattato CEE e il regolamento n. 2759p5 sono

direttamente efficaci e conferiscono ai singoli diritti che i giu dici degli Stati membri sono tenuti a tutelare. (5)

Gli effetti sopra precisati si sono prodotti, a termini dell'atto di

adesione e specialmente degli art. 2, 42 e 60, n. 1, nell'intero

territorio del Regno Unito a partire dal 1° febbraio 1973. (6)

I

La Corte, ecc. — Diritto. — 1. - Con sentenza del 30 giugno

1978, pervenuta alla corte il 21 agosto seguente, la High Court

d'Irlanda ha posto, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una

serie di questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli art. 92 e 93 in materia di aiuti statali; dell'art. 16, relativo al

Il Foro Italiano — 1980 — Parte IV-27.

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